Con circolare 15127 del 12 Aprile 2021, il Ministero fornisce indicazioni per il rientro in servizio dei lavoratori assenti dal lavoro per malattia correlata al Covid-19.

LAVORATORI POSITIVI CON GRAVI SINTOMI E RICOVERO

Il medico competente ricopre un ruolo fondamentale nel reinserimento lavorativo dei dipendenti affetti da Covid-19, ricoverate in terapia intensiva e per le quali continuino a persistere disturbi rilevanti, nonché per gli ammalati di Covid-19 che abbiano manifestato polmonite o infezioni respiratorie acute gravi, comportanti una ridotta capacità polmonare, con conseguente necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia.

Il lavoratore ricoverato in ospedale, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, dovrà effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro post assenza per motivi di salute.

Tale visita sarà effettuata dal medico competente, ove nominato, a prescindere dalla durata dell’assenza per malattia.

LAVORATORI POSITIVI SINTOMATICI

I lavoratori risultati positivi al virus Covid-19 che abbiano manifestato sintomi non gravi, possono rientrare in servizio dopo:

1) un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi;

2) un successivo test molecolare con risultato negativo eseguito a distanza di almeno 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi.

I suddetti lavoratori dovranno inviare al datore di lavoro, anche telematicamente, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora gli stessi presentino nel proprio nucleo familiare conviventi ancora positivi, non saranno comunque soggetti all’obbligo di quarantena e potranno, pertanto, essere ugualmente riammessi in servizio.

LAVORATORI POSITIVI ASINTOMATICI

Ai lavoratori positivi al COVID-19 che, per tutto il periodo di infezione, siano stati completamente

asintomatici è consentito fare rientro al lavoro:

1) a seguito di almeno 10 giorni di isolamento dalla comparsa della positività,

2) al termine dei quali siano risultati negativi ad un test molecolare.

Come per i positivi sintomatici, dovranno inviare certificazione di avvenuta negativizzazione al datore di lavoro e, in presenza nel proprio nucleo familiare di conviventi ancora positivi, non saranno comunque soggetti all’obbligo di quarantena e potranno, pertanto, essere ugualmente riammessi in servizio.

LAVORATORI POSITIVI A LUNGO TERMINE

I lavoratori ancora positivi dopo il 21° giorno non potranno comunque fare rientro in servizio fino a quando non siano risultati negativi ad un tampone molecolare o antigenico, effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Il lavoratore dovrà inviare il referto che attesti l’avvenuta negativizzazione al datore di lavoro.

Qualora nell’intervallo di tempo tra la negativizzazione e relativa attestazione il lavoratore non possa svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile, il medico curante rilascerà un certificato di prolungamento della malattia che coprirà tale arco temporale.

Non sarà necessaria in tale circostanza la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, salvo richiesta specifica del lavoratore.

LAVORATORI ASINTOMATICI IN CONTATTO STRETTO CON POSITIVO

Il lavoratore a stretto contatto con una persona risultata positiva, è tenuto a comunicarlo al proprio medico curante, il quale gli rilascerà una certificazione medica di malattia, salvo che il lavoratore possa proseguire nello svolgimento del proprio lavoro in modalità agile.

Ai fini della riammissione al lavoro, il lavoratore dovrà:

1) effettuare un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo;

2) sottoporsi successivamente all’esecuzione del tampone molecolare o antigenico;

3) in caso di referto che attesti la negatività, trasmessogli dal Dipartimento di Sanità Pubblica (o dal laboratorio nel quale il test è stato effettuato), informare il datore di lavoro.

Lo Studio rimane come di consueto disponibile per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

 

Verona, 20/04/2021

Maurizio e Nicola Sogliani