A far data 01 novembre 2021 entrerà in vigore un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati, da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione.
Tale ulteriore adempimento si applica ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 01 novembre 2021 ed è volto a combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia, facendo sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all’incarico affidato all’impresa.
La procedura verifica l’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, oppure da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione e trova applicazione nell’ambito dei lavori pubblici, nonché nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.
Ricordiamo che rientrano nel settore edile tutte le attività di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro), comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, così come riportati nella seguente Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile, nella quale sono riportati i cosiddetti indici di congruità, con riferimento alle percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera in relazione alle diverse categorie di lavori edili.
Gli indici di congruità del costo del lavoro della manodopera sul valore dell’opera costituiscono percentuali minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell’impresa. Gli indici di congruità saranno periodicamente aggiornati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Parti sociali.
L’attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.
Nell’ambito dei lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.
Qualora non sia riscontrata la congruità richiesta, il Decreto attuativo prevede un meccanismo di regolarizzazione attivabile con apposito invito della Cassa di riferimento.
In particolare, la Cassa Edile/Edilcassa evidenzia all’impresa affidataria le difformità che non consentono l’attestazione, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, attraverso il versamento presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilità per la congruità.
La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio del DURC di congruità.
Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità non sia superiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione positiva, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
L’impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel summenzionato Accordo collettivo per il settore edile del 10 settembre 2020.
In caso di mancata regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, andrà ad incidere, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.
A quel punto, la Cassa territorialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca Nazionale delle Imprese Irregolari (BNI).
La richiesta di congruità andrà effettuata sul sito https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect dove è inoltre disponibile un simulatore di congruità.
Lo Studio rimane come di consueto disponibile per eventuali chiarimenti
Cordiali saluti
Verona, 26/10/2021
Maurizio e Nicola Sogliani