Con DL 270/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre 2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater) è stato introdotto un ulteriore pacchetto di misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

Per i datori di lavoro e i lavoratori viene previsto l’innalzamento, per il periodo d’imposta 2022, da euro 600 ad euro 3.000, del limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori nonché delle somme erogate o rimborsate agli stessi per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, c.d. “fringe benefits”, previsti dall’art 51 comma 3 del TUIR.

Con precedente circolare 35 del 04 novembre 2022 l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che

–              i fringe benefits potessero essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam;

–              limitatamente all’anno 2022 rientrassero anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche private (energia elettrica, gas naturale, servizio idrico integrato).

Per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari.

Sono ricomprese inoltre le utenze per uso domestico intestate al condominio ma ripartite fra i condomini, quali ad esempio quelle idriche o di riscaldamento, per la quota rimasta a carico del singolo condomino, nonché quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario).

Per l’erogazione della somma relativa alle utenze è prevista apposita autocertificazione del dipendente che si assume la responsabilità di quanto dichiarato.

Ricordiamo che vengono confermate le altre tipologie di fringe benefit già previste dall’art. 51, comma 3 del TUIR, quali ad esempio:

–              buoni acquisto buoni carburante;

–              generi in natura prodotti dall’azienda;

–              auto ad uso promiscuo;

–              alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato;

–              interessi su prestiti ai dipendenti;

–              l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda (es. telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali);

–              doni e regali natalizi;

–              polizze assicurative extra professionali, ecc.

Preme evidenziare pertanto che il Decreto Aiuti-quater si limita ad incrementare, per il periodo d’imposta 2022, ad euro 3.000 il limite di esenzione per i fringe benefits, limite fissato, precedentemente, ad euro 600 dal Decreto Aiuti-bis.

Ciò premesso, nell’ipotesi in cui il valore dei beni o dei servizi prestati nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche risultassero superiori a euro 3.000, si conferma che tutto l’importo verrà assoggettato a contribuzione, previdenziale e fiscale, e non solamente l’importo eccedente tale cifra.

Ricordiamo infine che i benefit sopra esposti risultano una facoltà del datore di lavoro nell’erogazione e non un obbligo, costituendo di fatto un puro costo aziendale, senza imposizione applicata rientrando nei limiti fissati.

Lo Studio rimane come di consueto disponibile per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

 

 

Verona, 23/11/2022

Maurizio e Nicola Sogliani