Verona, 16/01/2025
La Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, ha previsto alcune misure di interesse per i datori di lavoro. Con il presente aggiornamento siamo a illustrarVi le principali novità.
ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO
Viene resa strutturale la rimodulazione degli scaglioni di reddito e la riduzione delle aliquote marginali di tassazione del reddito da lavoro dipendente, introdotte originariamente dal D.Lgs. n. 216/2023 per il solo periodo d’imposta 2024.
Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2025 e per quelli successivi trovano applicazione le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
- Fino a 28.000 euro aliquota 23%;
- Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro aliquota 35%
- Oltre 50.000 euro aliquota 43%
Viene reso strutturale anche l’innalzamento della detrazione da lavoro dipendente (da euro 1.880 ad euro 1.955) per i titolari di reddito complessivo annuo non superiore ad euro 15.000.
Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2025 e per quelli successivi trovano applicazione i seguenti importi per le detrazioni da lavoro dipendente e assimilato:
– Reddito Complessivo < 15.000 euro 1.955*
– 15.000 < Reddito Complessivo < 28.000 1.910 + 1.190 x (28.000 – RC)/13.000 **
– 28.000 < Reddito Complessivo < 50.000 1.910 x (50.000 – RC)/22.000 **
* L’ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ovvero a euro 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.
** La detrazione è aumentata di euro 65 se il reddito complessivo è superiore a euro 25.000 ma non a euro 35.000. La maggiorazione va ad aggiungersi alla detrazione effettivamente spettante e non è soggetta a riproporzionamento in funzione della durata del rapporto di lavoro.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO
Per i titolari di reddito complessivo annuo non superiore ad euro 15.000, viene reso strutturale il meccanismo correttivo da applicare all’importo della detrazione da lavoro utilizzato per la verifica del requisito della presenza di imposta lorda capiente.
Per effetto dell’innalzamento di tale detrazione la c.d. “no tax area” è elevata da euro 8.173,91 ad euro 8.500.
NUOVE MISURE DI RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE
A fronte della mancata conferma per il 2025 dell’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (c.d. “esonero IVS” del 6% – 7%), a decorrere dal periodo d’imposta in corso, a favore dei medesimi lavoratori, sono introdotte due misure in ambito fiscale.
Per i soli titolari di reddito da lavoro dipendente (esclusi dunque i titolari di redditi assimilati) che hanno un reddito complessivo annuo:
- non superiore a 20.000 euro, è prevista la corresponsione di una somma, che non concorre alla formazione del reddito;
- superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro, è previsto il riconoscimento di una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, da rapportare al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, e di importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro.
L’importo variabile al punto A) viene quantificato in percentuale sul reddito da lavoro dipendente (imponibile fiscale) nelle seguenti misure:
Reddito Lavoro Dipendente <8.500 % somma integrativa spettante pari al 7,1%
Reddito Lavoro Dipendente tra gli 8.500 e i 15.000 % somma integrativa spettante pari al 5,3%
Reddito Lavoro Dipendente tra gli 15.000 e i 20.000 % somma integrativa spettante pari al 4,8%
Non è previsto alcun obbligo di richiesta da parte del lavoratore dipendente, che potrà tuttavia richiederne la non applicazione ritenendo, in base alla Sua situazione complessiva, di non averne diritto.
La misura al punto B) consiste in una ulteriore detrazione d’imposta è fissata in 1.000 euro annui ma, se il reddito complessivo supera la soglia di 32.000 euro, l’importo si riduce progressivamente fino ad azzerarsi con un reddito pari a 40.000 euro. Ne consegue che tale misura ammonta a:
20.000 < Reddito Complessivo <32.000 1. 000
32.000 < Reddito Complessivo <40.000 1.000 x(40.000 – RC)/8000
Reddito Complessivo > 40.000 0
Viene rapportata al periodo di lavoro ed è riconosciuta in via automatica dal sostituto d’imposta in ciascun periodo di paga, analogamente alle altre detrazioni, come una riduzione dell’imposta lorda, nel limite massimo dell’importo di quest’ultima.
CONTRATTI A TERMINE: PERIODO DI PROVA
In mancanza di disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, e a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.
In caso di sopravvenienza di eventi, quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell’assenza.
Infine, in presenza di un rinnovo di un contratto a termine per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.
CAUSALI GIUSTIFICATIVE
Normalmente l’apposizione al contratto di lavoro subordinato di un termine di durata superiore a 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi complessivi) è ammessa in presenza di almeno una delle seguenti condizioni (fatta salva la non obbligatorietà per le attività stagionali ai sensi del DPR n. 1525/1963), pena la trasformazione in contratto a tempo indeterminato:
- nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi richiamati dall’art. 51 del D.Lgs n. 81/2015, vale a dire da quelli nazionali, territoriali o aziendali stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle relative RSA o RSU;
- in assenza delle previsioni di cui al punto precedente, alle condizioni individuate dai contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
- per la sostituzione di altri lavoratori.
In merito alle causali da apporre ai contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi è intervenuto il c.d. Decreto Milleproroghe (DL 202 del 27 dicembre 2024) a disporre la proroga della disposizione transitoria (lettera b) che prevede che, qualora la contrattazione collettiva (di qualsiasi livello) non abbia individuato specifiche causali, è possibile ricorrere alla causale “generale” basata sulle “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti”.
Questa sarà dunque utilizzabile per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2025.
Resta fermo che tale causale, prevista con accordo individuale, è valida soltanto se il contratto collettivo di riferimento non abbia individuato le fattispecie di ammissibilità della medesima durata in deroga.
DIMISSIONI “DI FATTO”
È attuata la previsione contenuta nella legge delega del Jobs Act. In particolare si dispone ora che – in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL (non il contratto di secondo livello) applicato al rapporto o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni (quindi, almeno 16) – il datore ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’INL, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima.
In questa ipotesi, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dall’art. 26 (dimissioni telematiche): le nuove regole non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la Sua assenza.
Si attendono ad oggi per questa procedura ulteriori indicazioni dall’INL.
DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO
Viene ridefinito l’ambito di applicazione della detrazione per figli a carico, fissando un limite di età (30 anni) del figlio per poter dare diritto alla stessa.
Rimane invariato il requisito reddituale per essere considerato fiscalmente a carico (reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro elevato, per i figli di età non superiore a 24 anni, a 4.000 euro).
Dal periodo di imposta 2025, la detrazione per altri familiari a carico può essere riconosciuta esclusivamente per ciascun ascendente (quindi genitori, nonni, bisnonni) che convivano con il contribuente.
FRINGE BENEFIT AUTO AD USO PROMISCUO
A decorrere dal 2025, sono apportate modifiche alle regole di determinazione del valore del fringe benefit derivante dalla concessione di un veicolo aziendale in uso promiscuo al dipendente.
Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo sulla base di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il relativo fringe benefit è quantificato in misura pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, per il costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ridotta al:
10% nell’ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria;
20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.
Per i veicoli immatricolati ed assegnati a partire dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024, il fringe benefit continua ad essere determinato con i criteri precedenti, pari a:
- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km;
- 30% per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km;
- 50% per i veicoli in caso di emissioni di CO2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/ km;
- 60% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/km.
ESENZIONE/DEDUCIBILITÀ SPESE TRASFERTA SOLO SE TRACCIABILI
Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente) nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti, sono deducibili nei limiti previsti (commi 1, 2 e 3, art. 95 del TUIR) se i pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, dunque, tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
VALORE BENI E SERVIZI, RIMBORSI SPESE UTENZE DOMESTICHE, AFFITTO E INTERESSI SU MUTUO ABITAZIONE PRINCIPALE
Anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, è confermato il limite di esenzione di 1.000 euro per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Il suddetto limite è innalzato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, fiscalmente a carico, a condizione che gli stessi lavoratori dichiarino al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
Lo Studio rimane come di consueto disponibile per eventuali chiarimenti
Cordiali saluti
Maurizio e Nicola Sogliani