Con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto n. 146 del 21 ottobre 2021 in vigore dal 22 ottobre 2021 vengono inserite “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Vengono previsti ulteriori trattamenti in tema di ammortizzatori sociali tra cui:

  1. ASO (FIS e Fondi di solidarietà) e CIGD per una durata massima di 13 settimane, da collocarsi nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, nonché
  2. CIGO per le aziende del settore tessile abbigliamento e pelletteria per una durata massima di 9 settimane, da collocarsi nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

1) I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19 possono presentare domanda di Assegno ordinario e di Cassa Integrazione in Deroga per una durata massima di 13 settimane, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Le 13 settimane di ASO e CIGD sono riconosciute:

  • ai datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il periodo di 28 settimane previsto dal DL 41/2021 (Decreto Sostegni);
  • decorso il predetto periodo autorizzato di 28 settimane.

Tale periodo di 13 settimane previste dal DL n. 146/2021 è aggiuntivo rispetto alle 28 settimane previste dal DL n. 41/2021.

I datori di lavoro hanno, pertanto, a disposizione 41 settimane di Assegno ordinario o CIGD da collocare nel periodo 1° aprile 2021 – 31 dicembre 2021.

I lavoratori interessati alle nuove tredici settimane di trattamento sono i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 146/2021).

Tali settimane non sono soggette al contributo addizionale a carico delle aziende che vi faranno ricorso.

2) L’art. 11, comma 2 del DL n. 146/2021 prevede che i datori di lavoro individuati nella classificazione ATECO 2007 con i codici:

    1. 13 – Industrie tessili;
    2. 14 – Confezioni di articoli di abbigliamento; Confezione di articoli in pelle e pelliccia;
    3. 15 – Fabbricazione di articoli in pelle e simili

che, a decorrere dal 1° ottobre 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, possono presentare domanda di CIGO e CIGO in sostituzione di CIGS per una durata massima di 9 settimane, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

Le 9 settimane di CIGO sono riconosciute ai datori di lavoro decorso il periodo autorizzato previsto dal DL 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) e sono aggiuntive rispetto al suddetto periodo
(17 settimane). I datori di lavoro hanno, pertanto, a disposizione 26 settimane da collocare nel periodo 1° aprile 2021 – 31 dicembre 2021.

Riguardo alle 9 settimane da richiede ai sensi del DL n. 146/2021, preme segnalare che le stesse dovranno comunque essere collocate a decorrere dal 1° ottobre 2021 a condizione che sia decorso il periodo autorizzato ai sensi del Decreto Sostegni-bis.

Anche in questo caso le nuove 9 settimane di trattamento possono essere richieste per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 146/2021) e non sono soggette a contributo addizionale.

Lo Studio rimane come di consueto disponibile per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

 

Verona, 26/10/2021

Maurizio e Nicola Sogliani