Gentile Cliente,

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, con il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 ha deliberato la proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021, introducendo nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica

  • Tra le novità più rilevanti previste dal DL 105/2021 vi è l’introduzione, a far data dal 6 Agosto 2021, dell’obbligatorietà del Green Pass per poter partecipare a particolari attività e fruire di determinati servizi.

Nello specifico a far data da venerdì 6 di agosto il Green Pass è necessario per accedere o svolgere le seguenti attività:

– servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso (RISTORANTE, BAR, PASTICCERIE, ECC.);

– spettacoli aperti al pubblico (in sale teatrali, da concerto, cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto);

eventi e competizioni sportivi;

musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre (tra cui le BIBLIOTECHE);

piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

sagre e fiere, convegni e congressi;

centri termali, parchi tematici e di divertimento;

centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

concorsi pubblici.

  • Dal 6 Agosto, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività saranno tenuti a verificare che l’accesso avvenga nel rispetto delle prescrizioni del DL 105/2021, ovvero che gli avventori siano in possesso della certificazione verde covid – 19 (c.d. Green Pass).
  • Per far ciò, i titolari di imprese potranno nominare un soggetto incaricato alla verifica del Green Pass a cui delegare lo svolgimento delle operazioni di controllo, attraverso la sottoscrizione di un apposito atto formale di delega.
  • CONTENUTO DELLA DELEGA

– La delega deve essere nominativa;

– Deve essere completa di tutte le informazioni con le modalità concrete di effettuazione delle operazioni di verifica;

  • SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO:

L’operazione di controllo si esplica in due fasi:

  1. controllo del possesso di un titolo (Green Pass)
  2. Identificazione del soggetto e controllo della corrispondenza dei dati anagrafici con quelli indicati nella certificazione verde;
  • Per adempiere alle operazioni di controllo sarà dunque necessario:
  1. scaricare la App gratuita “VerificaC19”

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 mediante lettura del codice a barre, come si legge sul sito internet, “prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore”

  1. è possibile effettuare la verifica incrociata con documento di identità della corrispondenza dei dati

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce quindi “un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App”

  1. Il Datore di Lavoro deve delegare il personale addetto al controllo (vedi allegato)
  2. Apporre la cartellonistica indicante l’obbligo del Green Pass (v. allegati)

 

In caso di violazione delle disposizioni riguardanti gli obblighi di verifica del Green Pass, potrà essere disposta una sanzione pecuniaria da 400 € a 1000 €, sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, potrebbe essere disposta la chiusura dell’esercizio da 1 a 10 giorni.

“Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.”

Lo Studio rimane come di consueto disponibile per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

Verona, 04/08/2021

Maurizio e Nicola Sogliani