La Legge n.213/2023 (Legge di Bilancio 2024), pubblicata nel Supplemento ordinario n.40/L in Gazzetta Ufficiale, ha previsto alcune misure di interesse per i datori di lavoro.

Con il presente aggiornamento siamo a illustrarVi le principali novità.

NUOVI LIMITI DI ESENZIONE PER I FRINGE BENEFITS

Viene disposto che, per il 2024, in deroga a quanto previsto  dall’art. 51, comma 3 del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000:

  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il  predetto limite   di   esenzione   viene   aumentato   a   euro   2.000 per   i   lavoratori   dipendenti con figli fiscalmente a carico,  compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti o affidati.

Ricordiamo che per il 2023 tale limite era stato fissato a 3.000 euro per soggetti con figli a carico, e pertanto per quest’anno viene ridotto.

Il limite previsto ordinario pari a 258,23 euro per le restanti figure senza figli a carico viene invece innalzato ad euro 1.000.

Per  vedersi  applicato  il  più  alto  limite  di  esenzione  di  euro  2.000,  i  lavoratori interessati devono dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

I datori di lavoro provvedono all’attuazione della disposizione previa informativa alle Rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti.

CONGEDO PARENTALE

Per i periodi di congedo parentale, in generale, le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a percepire  un’indennità a carico  dell’INPS pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera.

La Legge di Bilancio 2023 aveva elevato tale indennità dal 30% all’80% della retribuzione, per una  mensilità, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio, in alternativa tra i genitori che terminano il congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2022.

La Legge di Bilancio 2024 interviene nuovamente sull’articolo 34 del D.Lgs. n.151/2001 in materia di congedo parentale.

In  particolare i  genitori, che fruiscono alternativamente del congedo  parentale, hanno diritto, in   aggiunta alla citata indennità all’80%, al riconoscimento di un’indennità pari al 60% (in luogo dell’attuale 30%), per un mese, entro il sesto anno di vita del bambino.

La durata massima del congedo parentale non varia.

Tale previsione si applica alle lavoratrici e ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2023.

Solo per il 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80% della retribuzione, invece che al 60%.

 

COMPENSAZIONI TRAMITE MOD. F24

Vengono introdotte una serie di restrizioni all’uso delle compensazioni tramite Mod. F24, tra cui l’obbligo per i contribuenti di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui si effettuano compensazioni con crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, di INPS e INAIL.

Di nuova introduzione è anche il divieto di compensazione per chi ha debiti erariali di importo superiore a 100.000 euro.

Ne consegue che, per effetto della modifica del comma 49-bis dell’ art. 37, DL 223/2006, a partire dal 01 luglio 2024, per la compensazione dei crediti INPS e INAIL, sussiste l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Con l’aggiunta del nuovo comma 49-quinquies, all’art. 37, DL n. 223/2006, inoltre, dal 01 luglio 2024 è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione tramite Mod. F24 dei crediti tributari e contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della Riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non sono in essere provvedimenti di sospensione.

 

NUOVE ALIQUOTE FISCALI

Limitatamente al periodo di imposta 2024, vengono previste le seguenti modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche:

  • riorganizzazione delle aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito in luogo delle aliquote e degli scaglioni previsti dall’art. 11, comma 1 del TUIR;
  • aumento della detrazione spettante per i redditi fino ad euro 15.000 prevista dall’art. 13, comma 1, lett. a) del TUIR (la detrazione passa da euro 1.880 ad euro 1.955).

Di seguito le tabelle con gli scaglioni di reddito annui e le aliquote in vigore per il periodo di imposta 2024, ai fini della determinazione dell’IRPEF lorda.

 

Reddito annuo Aliquota per scaglione Imposta annua corrispondente
Fino a 28.000,00 23% 6.440,00
Oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 35% 14.140,00
Oltre 50.000,00 43%

 

In merito all’innalzamento delle detrazioni, che passano da 1.880 ad euro 1.955, ne consegue che la no-tax area viene innalzata dai precedenti 8.174 euro annui a 8.500.

A titolo informativo, sotto la nuova soglia di euro 8.500, non sarà pertanto prevista l’erogazione del Trattamento Integrativo 03/2020 (cdd. “Bonus 100 euro”)

 

RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEI DIPENDENTI

Vengono confermati anche per l’anno corrente gli esoneri dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti pari al:

–              7% in caso di retribuzione mensile non eccedente l’importo di 1.923 euro;

–              6% in caso di retribuzione mensile non eccedente l’importo di 2.692 euro.

Rispetto all’anno 2023, viene rimosso l’esonero alla tredicesima e quattordicesima mensilità.

DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI (in attesa di istruzioni INPS)

L’articolo 1, commi 180-182 della Legge di Bilancio 2024, fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 15 in tema di esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (6% e 7%), introduce un ulteriore esonero previdenziale per le lavoratrici con figli.

Per i periodi di paga dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS):

  • nel limite massimo annuo di 3.000,00 euro, riparametrato su base mensile;
  • a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
  • con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

In via sperimentale, per i periodi di paga dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Ricordiamo ai Clienti di far verificare alle proprie dipendenti la correttezza dei moduli detrazioni d’imposta ed eventualmente aggiornarli con l’indicazione del secondo figlio.

 

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE

Gli incentivi previsti per l’assunzione di lavoratori under 36, donne “svantaggiate” e soggetti NEET sono terminati al 31 dicembre 2023 e non sono stati riconfermati.

Viene introdotta una maxi deduzione ai fini IRES e IRPEF pari al 120% per i datori di lavoro che nel 2024 incrementeranno l’occupazione stabile dei lavoratori attraverso il ricorso a contratti a tempo indeterminato.

L’ulteriore deduzione, pari al 20% ulteriore rispetto alla deduzione del 100% già prevista per i costi del personale, e incrementata al 30% nel caso di stabilizzazione di soggetti “svantaggiati” (donne con almeno due figli minori, ex percettori di RdC, disabili), e sarà calcolata sull’incremento del costo occupazionale rispetto al valore medio dell’anno 2023.

Si attende relativo Decreto attuativo.

Lo Studio rimane come di consueto disponibile per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

Verona, 25/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Maurizio e Nicola Sogliani