Gentile Cliente,

in data 21 Settembre con validità dal 22 Settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 127, che estende l’obbligo di possesso del Green Pass già presente per determinati settori alla generalità dei lavoratori, siano essi pubblici o privati, a decorrere dal giorno 15 Ottobre 2021 fino al 31 Dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza.

 

Detto Decreto estende l’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19 a tutti i soggetti che svolgono attività lavorativa nel settore privato e svolgono a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso i luoghi ove si svolge un’attività lavorativa nel settore privato. I soggetti esentati dalla campagna vaccinale, purché in possesso di idonea documentazione, saranno dispensati da tale obbligo.

 

Quali sono gli eventi che danno diritto a ricevere il Green Pass?

La certificazione verde COVID-19 viene rilasciata qualora si realizzi uno di questi presupposti:

1) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica).

2) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità parte dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

3) Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione.

4) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su campione salivare) con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità è di 48 ore (72 ore in alcune Regioni) dall’esecuzione del test.

Nei primi tre casi, la validità del green pass cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

Quando scade il green pass?

La certificazione verde COVID-19, qualora emesso al termine del ciclo di vaccini, ha validità di 12 mesi, così come prescritto dall’articolo 9, del decreto Riaperture (decreto legge n. 52/2021 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87).

Il Controllo

  • La verifica del possesso del Green Pass è posta a carico del datore di lavoro, che dovrà definire le modalità operative per tale controllo entro il 15 Ottobre 2021 ed eventualmente individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi. Nel caso di aziende di piccole dimensioni, tale incarico potrà essere direttamente svolto dal Titolare dell’azienda.
  • Tale controllo dovrà essere effettuato al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, mediante lettura del codice a barre bidimensionale presente sul Green Pass, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile per smartphone su base IOS e Android “VerificaC19”. Tale applicazione consente infatti di controllare la validità, l’autenticità e l’integrità della certificazione, nonché l’intestatario della stessa.
  • Il controllo, circa il possesso della certificazione verde COVID-19, deve essere effettuato per tutti i soggetti che accedono nei locali aziendali, quindi anche nei confronti di clienti, fornitori o soggetti di aziende terze che accedono ai luoghi di lavoro. La verifica può essere fatta sia da un soggetto nominato dall’azienda committente che dal datore di lavoro dei lavoratori in appalto.
  • Al datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto di tale obbligo e di esibizione del Green pass è applicabile la sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.000,00, di competenza del Prefetto.
  • I soggetti esentati dalla presentazione del Green pass sono unicamente quelli esclusi per età dalla campagna vaccinale ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute.
  • L’attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy (comma 5, dell’articolo 13, del DPCM 17 giugno 2021).

Le Conseguenze sanzionatorie

  • Nel settore privato i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, verranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione Covid19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
  • Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Non saranno tuttavia previste conseguenze disciplinari e il lavoratore sprovvisto di Green Pass manterrà in ogni caso il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
  • Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° (quinto) giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso della certificazione, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la Sua sostituzione, per un periodo in ogni caso non superiore a 10 (dieci) giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 Dicembre.

La sospensione verrà immediatamente comunicata al lavoratore, e sarà efficace fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

A carico del personale che non possegga o non esibisca la certificazione al fine dell’accesso ai luoghi di lavoro, è applicabile la sanzione amministrativa da € 600,00 a € 1.500,00, di competenza del Prefetto territorialmente competente.

Lo Studio rimane come di consueto disponibile per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

 

Verona, 28/09/2021

Maurizio e Nicola Sogliani