Verona, 10/07/2024

Gentile Cliente, con la presente siamo a illustrarVi le principali novità in merito al rinnovo del CCNL TURISMO CONFCOMMERCIO, da Voi applicato, a seguito dell’accordo stipulato in data 5 luglio 2024, tra FEDERALBERGHI (Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo), la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell’Aria Aperta – FAITA-FEDERCAMPING, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS).

L’ipotesi di accordo è relativa al rinnovo del CCNL 18 gennaio 2014 per i dipendenti da aziende del settore turismo (codice contratto INPS 167 – codice contratto CNEL H052), scaduto il 31 agosto 2016 e successivamente rinnovato sino al 31 dicembre 2018.

DECORRENZA E DURATA

Il contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, decorre dal 1° luglio 2024 e scade il 31 dicembre 2027, sia per la parte economica che per quella normativa.

Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza.

Inoltre, il contratto produrrà i suoi effetti anche dopo la suddetta scadenza, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Viene assunto dalle Parti l’impegno ad incontrarsi entro il 30 settembre 2024 per procedere alla stesura del nuovo testo unico del CCNL, comprendente il presente accordo, il CCNL Turismo 20 febbraio 2010 ed il CCNL Turismo 18 gennaio 2014 e s.m.i.

PASSAGGI DI QUALIFICA

Secondo la nuova formulazione della disposizione contrattuale, nell’ipotesi di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo 6 mesi.

MANSIONI PROMISCUE

In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all’attività prevalente, tenendo conto di quella di maggior valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.

INCREMENTI RETRIBUTIVI

Le Parti hanno convenuto un aumento a regime della paga base nazionale pari a 200,00 euro per il

4° livello (con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali), da corrispondersi in 5 tranches:

-70,00 euro a partire dal 1° luglio 2024;

-40,00 euro a partire dal 1° giugno 2025;

-35,00 euro a partire dal 1° maggio 2026;

-35,00 euro a partire dal 1° aprile 2027;

-20,00 euro a partire dal 1° novembre 2027.

 BILATERALITA’

Ai fini della definizione della paga base nazionale si è tenuto conto dell’obbligatorietà della quota di servizio a carico del datore di lavoro per il finanziamento dell’Ente bilaterale, pari allo 0,20% di paga base (per 14 mensilità). In caso di omissione del versamento della suddetta quota il datore deve corrispondere al lavoratore, per 14 mensilità, un elemento distinto della retribuzione (EDR) pari allo 0,60% della paga base conglobata, comprensiva dell’ex indennità di contingenza. Tale elemento è utile ai fini del calcolo di tutti gli istituti contrattuali e legali, incluso il TFR.

Il versamento non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità verso il lavoratore per la perdita delle prestazioni erogate dall’Ente bilaterale, incluse quelle concernenti il sostegno al reddito.

Si precisa, infine, che la suddetta quota è comprensiva del contributo a sostegno delle attività delle commissioni paritetiche, con le modalità ed entro i limiti definiti con apposito accordo tra le organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL.

Salvo diverso accordo tra le parti interessate, sono fatte salve eventuali ulteriori contribuzioni alle suddette commissioni attualmente stabilite a livello territoriale.

VITTO E ALLOGGIO

Con riferimento all’Allegato 1 del CCNL – Convenzione per la fornitura del vitto e alloggio per le aziende alberghiere, viene stabilito che il lavoratore che usufruirà delle somministrazioni dei pasti e dell’alloggio corrisponderà il relativo prezzo all’azienda fornitrice nelle seguenti misure.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

L’accordo prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2027, la contribuzione a favore del Fondo FAST è pari a 15,00 euro mensili per ciascun iscritto di cui

-13,00 euro a carico del datore di lavoro e

-2,00 euro a carico del lavoratore.

La quota di iscrizione e la contribuzione al Fondo sono parte integrante del trattamento economico e, quindi, in caso di omissione del versamento delle suddette quote da parte del datore di lavoro, lo stesso è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione (EDR), non assorbibile, pari a 14,00 euro mensili (per 14 mensilità), fermo restando il diritto alle prestazioni sanitarie ed al risarcimento del maggior danno subito.

L’EDR è utile ai fini del calcolo di tutti gli istituti contrattuali e di legge, incluso il TFR.

CASSA QUAS

Il rinnovo in esame prevede l’aumento anche della contribuzione dovuta dal datore di lavoro alla cassa di assistenza sanitaria QUAS per i lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri.

Nel particolare, il contributo dovuto alla Cassa QUAS dal datore di lavoro aumenta:

-dal 1° gennaio 2025, di 20,00 euro annui;

-dal 1° gennaio 2026, di 20,00 euro annui.

Tali importi sono comprensivi del contributo per assicurare le funzioni di tutela e assistenza, comprese quelle di diffusione e consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria come definito tra le Parti.

Resta ferma la quota costitutiva una tantum di 340,00 euro a carico azienda.

In caso di omesso versamento da parte del datore della quota costitutiva e delle quote contributive, lo stesso è responsabile verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno eventualmente subito ed il diritto alle prestazioni sanitarie.

Lo Studio rimane come di consueto disponibile per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

Maurizio e Nicola Sogliani