Come da circolare precedente si rammenta che in data 21 ottobre è stato pubblicato il Decreto n. 146 in vigore dal 22 ottobre 2021, dove vengono inserite “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Nella precedente circolare erano state affrontate le novità inerenti il tema degli ammortizzatori sociali.
Con la presente si illustrano le novità in tema di licenziamenti del personale dipendente, a seguito dell’entrata in vigore del suddetto Decreto.
Il DL 146/2021 stabilisce infatti che i datori di lavoro che presentano domanda per i trattamenti di integrazione salariale si vedranno preclusa la possibilità di licenziare i lavoratori per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito.
Nel caso di utilizzo infatti
- resterà precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo;
- resteranno sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;
- resta preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art.3, Legge 604/1966;
- restano sospese le procedure in corso di cui all’art.7, Legge 604/1966.
Il divieto riguarda pertanto i soli datori di lavoro che effettivamente fruiranno dei trattamenti di integrazione salariale e perdurerà “per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale”.
Pertanto, dal 01 ottobre 2021, le aziende che non hanno più necessità di ricorrere ai relativi trattamenti non sono più soggette al divieto di licenziamento.
Lo Studio rimane come di consueto disponibile per eventuali chiarimenti
Cordiali saluti
Verona, 27/10/2021
Maurizio e Nicola Sogliani