Il Decreto Legge 144/2022 (Aiuti-Ter) ha introdotto all’art.18, quale misura a sostegno dei consumatori, una ulteriore indennità una tantum di 150 euro da riconoscere ai lavoratori dipendenti con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022.
L’indennità è riconosciuta dai datori di lavoro per quei rapporti, a tempo determinato o indeterminato, in essere nel mese di novembre 2022.
BENEFICIARI
Beneficiari dell’indennità sono i lavoratori dipendenti, siano essi a tempo determinato o indeterminato, che nel mese di novembre 2022 abbiano un imponibile previdenziale non eccedente l’importo di euro 1.538, e che dichiarino di non essere titolari di trattamenti di pensione e di reddito di cittadinanza.
Tra i beneficiari da parte dei datori di lavoro sono esclusi i titolari di rapporti di lavoro domestico nonché gli operai agricoli a tempo determinato.
Il pagamento dell’indennità andrà effettuato anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), qualora in forza nel mese di novembre 2022.
L’INPS riconoscerà l’indennità una tantum di 150 euro solamente in via residuale, a domanda presentata dal contribuente, qualora lo stesso non l’abbia già percepita a novembre 2022 da un datore di lavoro.
CARATTERISTICHE
L’indennità spetta una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro; non è rapportata all’orario di lavoro, e viene pertanto riconosciuta per intero anche ai lavoratori part-time.
Non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito.
Si tratta pertanto di una somma che aumenta direttamente il netto in busta paga al lavoratore.
DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE
L’indennità è riconosciuta, in via automatica, previa acquisizione, dal datore di lavoro, di una dichiarazione del lavoratore nella quale lo stesso attesti:
- di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 01 ottobre 2022;
- che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza.
Il lavoratore, laddove titolare di più rapporti di lavoro, dovrà presentare la dichiarazione al solo datore che provvederà al pagamento.
Si segnala infine che detta indennità verrà poi recuperata dal datore di lavoro tramite conguaglio con i contributi previdenziali
Si allega modello di autodichiarazione da inviarci compilata e sottoscritta entro il giorno 20 novembre, nonché una comunicazione utile da inviare ai Vostri dipendenti per chiarire nel dettaglio il contenuto della dichiarazione che dovranno sottoscrivere per l’erogazione.
Lo Studio rimane come di consueto disponibile per eventuali chiarimenti
Cordiali saluti
Verona, 28/10/2022
Maurizio e Nicola Sogliani