Con Legge 51/2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina” è stata introdotta la possibilità, per tutti i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare, ai propri dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale fino a euro 200,00 per lavoratore.

In merito alla rilevanza del valore del buono ai fini previdenziali, il Legislatore non si esprime.

Si ritiene in ogni caso che per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili il suddetto valore non concorra a formare il reddito neppure ai fini contributivi.

Nessun chiarimento viene, inoltre, aggiunto rispetto al richiamo, presente nella norma, all’art. 51, comma 3 del TUIR, che dispone che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dai datori di lavoro non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258,23 euro e fissa le regole per la determinazione del valore imponibile in caso di superamento del limite stesso.

Rimane pertanto, ad oggi, da chiarire se la nuova agevolazione:

  • sia aggiuntiva e cumulabile con tale previsione agevolativa, con la conseguenza che, complessivamente, l’erogazione di buoni carburante potrebbe potenzialmente risultare esente per un importo massimo di euro 458,23 (200,00 + 258,23);
  • in caso di eventuale superamento del valore del buono carburante della soglia di euro 200,00, lo stesso concorra interamente a formare il reddito;
  • trovi applicazione anche nell’ipotesi in cui il buono venga riconosciuto ad personam (solo ad un lavoratore individualmente oppure solo ad alcuni lavoratori) e non alla generalità ovvero a categorie omogenee di lavoratori, in analogia a quanto previsto per i beni e servizi soggetti al limite di esenzione di euro 258,23 di cui al comma 3, art. 51 del TUIR.

Sulle criticità sopra evidenziate, si ritiene necessario un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale, ad oggi, non si è espressa.

Allo stato attuale bisognerà continuare a fare riferimento alla Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento del Decreto Legge 21/2022, il quale afferma che l’ammontare di 200,00 euro è ulteriore rispetto alla soglia attualmente prevista di esenzione dall’IRPEF.

Si segnala, infine, che detto importo, qualora approfonditi i punti sopra, costituisce un mero costo aziendale, facoltativo nell’erogazione per l’azienda.

Lo Studio rimane come di consueto disponibile per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

 

Verona, 29/06/2022

Maurizio e Nicola Sogliani