Verona, 13/08/2020
Con la presente circolare informativa siamo ad anticipare quanto presente nelle varie bozze del “Decreto Agosto” ad oggi non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Si illustrano pertanto le novità in tema di lavoro, Cassa Integrazione e Incentivi all’Occupazione che, se confermate, saranno in vigore dalla pubblicazione del Decreto Legge.
Cassa Integrazione
Con il Decreto “Agosto” il Governo introduce nuove interventi in termini di ammortizzatori sociali terminate le 18 settimane del DL18/2020 e del DL34/2020.
I datori di lavoro che nel corso dell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza sanitaria da Covid-19 possono presentare domanda di concessione di Cassa Integrazione (CIGD – FIS – CIGO – FSBA) per una durata massima di ulteriori 18 (diciotto) settimane, scomposte in due distinte domande di 9+9 settimane.
Le complessive diciotto settimane dovranno essere collocate nel periodo ricompreso tra
Lunedì 13 Luglio e Giovedì 31 Dicembre 2020.
Tali settimane costituiscono pertanto la durata massima che potrà essere richiesta con la causale Covid-19 nazionale.
Qualora vi fossero periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e/o autorizzati, anche collocati, seppur parzialmente, in periodi successivi al 12 Luglio 2020, questi saranno imputati, qualora autorizzati, nel conteggio delle ulteriori 9 settimane previste dal Decreto “Agosto”.
Le ulteriori 18 settimane sono pertanto suddivise in due periodi distinti di 9 settimane ciascuno; il secondo periodo viene riconosciuto esclusivamente se interamente autorizzato e decorso il primo periodo di nove settimane.
Il secondo periodo di integrazione salariale prevede un contributo addizionale aggiuntivo basato sul raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, e sarà pari:
- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- al 18% della retribuzione per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;
- al 0% se è presente una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;
- al 0% per le imprese che hanno avviato l’attività nel 2019.
Il secondo periodo di 9 settimane dovrà pertanto contenere, al momento della relativa richiesta all’Inps, un’autocertificazione dell’eventuale riduzione del fatturato.
L’Inps autorizzerà i trattamenti e individuerà l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro sarà tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale; in mancanza di autocertificazione, verrà applicata l’aliquota del 18%.
L’inps procederà comunque a successive verifiche dei requisiti con la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate
Proroghe e Rinnovi dei Contratti a Termine
All’articolo 93 del DL34/2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 è sostituito da: “In conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
- b) il comma 1-bis è abrogato.
Incentivi all’Assunzione
4 mesi senza ammortizzatore sociale
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiederanno ulteriori settimane di trattamenti di cassa integrazione
Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiederanno gli ulteriori trattamenti di integrazione salariale previsti, e che abbiano già fruito, nelle mensilità di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal DL18/2020 e successivi, viene previsto il riconoscimento di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a Loro carico, cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, riconosciuto per un periodo di quattro mensilità, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi INAIL dovuti, riparametrato e applicato su base mensile.
I datori di lavoro interessati dovranno rispettare il divieto di licenziamento, per non vedersi revocare l’incentivo, con contestuale impossibilità a presentare la domanda di integrazione salariale.
Incentivi all’Assunzione
6 mesi tempo indeterminato
Ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, viene riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a Loro carico, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Restano esclusi i lavoratori che hanno avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione nella medesima impresa.
L’esonero si potrà richiedere anche nel caso di trasformazione di contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, qualora la stessa trasformazione risulti successiva alla data di entrata in vigore del decreto di prossima emanazione.
Anche in questo caso l’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previste dalla normativa vigente.
Incentivi all’Assunzione
3 mesi settore turistico – stabilimenti balneari
L’esonero viene riconosciuto limitatamente al periodo dei contratti stipulati e fino ad un massimo di 3 (tre) mesi, per assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
In caso di conversione dei suddetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il beneficio potrà avere una durata massima di 6 mesi.
Incentivi all’Assunzione
Decontribuzione Sud
Viene riconosciuta, in riferimento a rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alle media nazionale, una agevolazione pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi INAIL.
L’agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.
Tutte le agevolazioni sopra elencate sono concesse previa autorizzazione della Commissione Europea, nel rispetto dei limiti stanziati per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e nel possesso di DURC regolare presso gli Enti INPS, INAIL e Cassa Edile.
Come riportato ad inizio circolare, teniamo a sottolineare che quanto elencato non risulta ad oggi ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e per tale motivo potrebbe essere soggetto a ulteriori modifiche prima della pubblicazione.
Lo scrivente Studio rimane pienamente disponibile per ogni necessità o chiarimento in merito.
Certi di aver reso un’informazione gradita, porgiamo cordiali saluti.
Maurizio e Nicola Sogliani