Verona, 08/09/2020

I Decreti Legge 2 marzo 2020 n. 9 (art. 5 e 8), 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto “Cura Italia” articoli 61 e 62 convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 – articolo 127), 8 aprile 2020 n. 23 (Decreto “Liquidità” art. 18), 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto “Rilancio” articoli 126 e 127) hanno introdotto misure concernenti la sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a favore dei soggetti economici più colpiti.

Anche la data di ripresa per il versamento di quanto sospeso ed i criteri di rateazione sono stati più volte variati e poi unificati per la quasi totalità delle varie tipologie di sospensione previste, al 16 settembre 2020. Da ultimo è intervenuto nella definizione il DL 14 agosto 2020 n.104 pubblicato il 14/08/2020 (Decreto “Agosto”) che ha nuovamente variato i criteri di ripresa della riscossione per le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, ai contributi previdenziali e assistenziali nonché ai premi dell’assicurazione obbligatoria.

Vengono ora previste due possibilità, una alternativa all’altra, ovvero:

  • possibilità (già prevista) di effettuare un versamento unico entro il 16 settembre di quanto sospeso o di rateizzare l’intero importo sospeso fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo (prima rata da versare il 16/09) senza applicazione di sanzioni o interessi;
  • il versamento di un importo pari al 50% di quanto sospeso entro il 16/09 ovvero mediante rateazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo (versamento della prima rata il 16/09). Il versamento della restante quota del 50% delle somme dovute mediante rateazione fino ad un massimo di 24 rate di pari importo con versamento della prima rata entro il 18/01/2021.

Numero Rate del restante 50% (indicare numero) è _______________

Occorre precisare che, per quanto riguarda i versamenti contributivi previdenziali ed assistenziali, l’INPS si è espressa con il messaggio 2871 del 20 luglio 2020 (quindi in data precedente al Decreto “Agosto”) prevedendo il pagamento di quanto sospeso in unica soluzione al 16/09 ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre.

In quella sede era stato chiarito che i sostituti/committenti che intendono avvalersi del versamento in forma rateale devono inviare all’Istituto una richiesta in tal senso.

Veniva anche specificato che l’importo minimo di ciascuna rata dovesse essere non inferiore a 50,00 Euro. L’Istituto non si è, al momento, espresso in merito a quanto stabilito dal Decreto “Agosto” circa l’ulteriore possibilità di rateazione.

Con la presente circolare vogliate pertanto indicarci a mezzo e-mail la Vs. scelta barrando la casella fianco entro e non oltre Venerdì 11/09/2020.

Vi informiamo che la predisposizione di un piano rateale da parte del Ns. Studio non rientra nelle prestazioni ordinarie previste nel Ns. incarico professionale in essere con la Vs. azienda e saranno pertanto oggetto di successiva e distinta quantificazione economica, pari ad euro 50,00, nel caso di pagamento in unica soluzione al 16/09, ed euro 150,00, nel caso di pagamento dilazionato.

Qualora vogliate autonomamente versare i contributi sospesi, Vi informiamo che tale scelta ci dovrà essere comunque notificata per segnalare agli Enti (INPS ed INAIL) tale opzione mediante apposite comunicazioni telematiche, redatte dal Ns. Studio.

A titolo informativo, qualora provvediate autonomamente, Vi informiamo che il codice tributo da indicare nella sezione INPS per l’ordinario tributo DM10 dovrà essere convertito in codice “DSOS” e la matricola ordinaria dovrà essere variata apponendo al termine il codice per evento calamitoso ovvero:

-N967 settore turistico e alberghiero, arte cultura, trasporto e ristorazione

(es. matricola 1234567890N967) periodo 02/2020 e 03/2020;

-N969 aziende con ricavi/compensi non superiori a 2 milioni di euro nell’anno precedente

(es. matricola 1234567890N969) periodo 02/2020 e 03/2020;

-N970 aziende con ricavi/compensi fino a 50 milioni di euro con calo di fatturato >33% periodo 03-04/2020 vs 03-04/2019

(es. matricola 1234567890N970) periodo 03/2020 e 04/2020;

-N972 soggetti con inizio attività dopo il 31/03/2019 ed Enti Non Commerciali

(es. matricola 1234567890N970).

Medesimo ragionamento per la sezione INPS gestione Collaboratori, con codici calamità 25 (caso N967), 27 (caso N969), 28 (caso N970), 30 (caso N972).

Tutti gli altri tributi (Irpef, Enti Bilaterali e di Assistenza Sanitaria, INAIL) rimangono invariati.

 

Lo scrivente Studio rimane pienamente disponibile per ogni necessità o chiarimento in merito.

Certi di aver reso un’informazione gradita, porgiamo cordiali saluti.

 

Maurizio e Nicola Sogliani