Con DL 48/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (c.d. Decreto Lavoro) sono state introdotte importanti novità a sostegno dei lavoratori e delle imprese

ESONERO CONTRIBUTIVO IVS LAVORATORI DIPENDENTI

Si interviene nuovamente sull’esonero della quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori, già oggetto di novità con la Legge di Bilancio 2023, la quale aveva esteso a tutto l’anno 2023 la misura già sperimentata nel corso dell’anno 2022

Con decorrenza 01 luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, la quota dello sgravio viene aumentata di 4 punti percentuali rispetto alle misure in vigore fino al mese di giugno; tale aumento non trova tuttavia applicazione sulla tredicesima mensilità.

Ricordiamo che alla data odierna la riduzione dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, è pari:

  • al 3%, qualora la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro (25.000 euro annuali diviso 13 mensilità), ovvero
  • al 2%, qualora la retribuzione imponibile mensile sia superiore a 1.923 euro ma non ecceda l’importo di 2.692 euro (35.000 euro annuali diviso 13 mensilità).

Conseguentemente, la riduzione totale dell’aliquota IVS a carico del dipendente, per il suddetto periodo sarà così stabilità:

  • 7%, se la retribuzione imponibile non eccedel’importo mensile di 923 euro, ovvero
  • 6%, se la retribuzione imponibilemensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.
Tipologia retribuzione Imponibile previdenziale mensile Periodo gennaio – giugno 2023 Periodo luglio – dicembre 2023
Riduzione aliquota IVS Aliquota IVS effettiva (*) Riduzione aliquota IVS Aliquota IVS effettiva (*)
Retribuzione corrente del mese <= 1.923 euro 3% 6,19% 7% 2,19%
> 1.923 euro e <= 2.692 euro 2% 7,19% 6% 3,19%
> 2.692 euro 0% 9,19% 0% 9,19%
Tredicesima

– unica soluzione

<= 1.923 euro 3% 6,19% 3% 6,19%
> 1.923 euro e <= 2.692 euro 2% 7,19% 2% 7,19%
> 2.692 euro 0% 9,19% 0% 9,19%
Tredicesima

– ratei mensili

<= 160 euro 3% 6,19% 3% 6,19%
> 160 euro e <= 224 euro 2% 7,19% 2% 7,19%
> 224 euro 0% 9,19% 0% 9,19%

 

(*) L’esempio in tabella non tiene ovviamente conto di eventuali ulteriori aliquote c/dipendente, quali le quote a finanziamento degli ammortizzatori sociali (FIS, CIGS, Fondi di solidarietà).


NUOVE CAUSALI PER I CONTRATTI A TERMINE

Viene rivista la disciplina del rapporto di lavoro a termine contenuta nel D.Lgs 81/20215, modificata successivamente con il Decreto Dignità L.96/2018, il quale aveva previsto la sussistenza di specifiche e stringenti causali per l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato.

Fatta salva la possibilità dell’apposizione di un termine di durata non superiore a 12 mesi senza indicazione di alcuna causale, in caso di contratto di durata superiore a 12 mesi, comunque non eccedente i 24 mesi, nonché di proroga o rinnovo, risultava necessaria, ad eccezione dei contratti per attività stagionali, la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • esigenze temporanee e oggettive, estraneeall’ordinaria attività (situazioni straordinarie quali, ad esempio, la gestione di un nuovo progetto specifico ovvero lo sviluppo di una nuova linea produttiva);
  • esigenze sostitutivedi altri lavoratori (ad es. maternità, malattia, ferie); a tal punto ricordiamo che la previsione delle ragioni sostitutive ha una portata abbastanza ampia, salvo il divieto di sostituzione di lavoratori in sciopero, ricomprendendo quindi causali di assenza tipiche per legge (malattia, maternità, etc.) ma al contempo causali individuate dall’accordo delle parti (ad esempio, aspettative varie);
  • esigenzeconnesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria. Tali requisiti è da ritenersi debbano sussistere congiuntamente, con conseguente limitata sfera applicativa e probabile aumento del contenzioso sulla loro sussistenza.

Pertanto, in considerazione delle difficoltà applicative e, di fatto, dell’impossibilità del ricorso alle causali legali introdotte con il Decreto Dignità, al fine di favorire le esigenze di flessibilità delle aziende, viene attenuata tale rigidità, demandando alla contrattazione collettiva e, in secondo luogo, all’autonomia delle parti del contratto a termine, la definizione di casuali giustificative.

Mediante l’instaurazione più semplice di contratti di durata superiore ai 12 mesi, nonché il rinnovo o la proroga degli stessi fino alla durata massima dei 24 mesi, viene agevolata anche la verifica, da parte del datore di lavoro e del lavoratore, della possibilità e del reciproco interesse alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Pertanto la nuova disciplina delle causali giustificative, oltre alla conferma della possibilità della stipula di contratti a termine acausali di durata non superiore a 12 mesi, nonché dell’utilizzo del contratto a tempo determinato per ragioni sostitutive, prospetta due vie per l’individuazione di valide ragioni per l’instaurazione, il rinnovo o la proroga (successivamente ai primi 12 mesi) di rapporti a termine:

  • in primis, il ricorso alla contrattazione collettiva,
  • in assenza di tale intervento nei contratti collettivi applicati in azienda, l’accordo individualetra le parti (datore di lavoro e dipendente) basato su esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.

Viene pertanto ripristinata la motivazione molto generica del D.Lgs. 368/2001 e ne deriva che la nuova norma potrebbe essere letta nel senso che, qualora manchino le previsioni sulle causali nei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi applicati nelle aziende, le parti del contratto di lavoro, datore e lavoratore, fino al 30 aprile 2024, possono convenire causali tecniche, organizzative o produttive.

WELFARE E FRINGE BENEFITS

In tema di welfare aziendale e misure fiscali a sostegno dello stesso viene disposto l’incremento, per il solo anno d’imposta 2023, della soglia di non imponibilità dei fringe benefits da euro 258,23 ad euro 3.000, anche se erogati o rimborsati ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche relative al servizio idrico, all’energia elettrica e al gas.

La misura è destinata esclusivamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico, restando ferma la soglia ordinaria di esenzione, pari a euro 258,23, per i fringe benefits (esclusivamente sotto forma di beni e servizi) riconosciuti agli altri lavoratori dipendenti.

Per espressa previsione della norma, per vedersi applicata la soglia di esenzione di euro 3.000, il lavoratore dipendente deve dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

Si considerano figli fiscalmente a carico, quelli di età

  • non superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non eccedente euro 4.000,00,
  • superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51.

Con riferimento alle voci rientranti nel limite di non imponibilità di euro 3.000, si tratta di:

  • beni e servizi già soggetti al limite di esenzione fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR, quali, a titolo di esempio:
    • i buoni acquisto;
    • i buoni carburante;
    • i cesti natalizi;
    • i premi per assicurazioni extra-professionali;
    • il cellulare ad uso privato;
    • i generi in natura prodotti dall’azienda, ecc.;
  • somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Trovano dunque applicazione, limitatamente all’anno d’imposta 2023, due distinte soglie di non imponibilità dei c.d. fringe benefits, con ambito soggettivo e oggettivo di applicazione differente.

Nello specifico, per i lavoratori dipendenti

  • senza figli a carico, è confermata la soglia ordinaria di euro 258,23per i beni ceduti e i servizi prestati;
  • con figli a carico, si introduce la soglia di euro 3.000, con la possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche relative al servizio idrico, all’energia elettrica e al gas naturale.

INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DI ASSEGNO DI INCLUSIONE

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di Inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi,

  • l’esonero dal versamento del 100%dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL,
  • nel limite massimo di importo pari a 8.000 eurosu base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Il datore di lavoro sarà tenuto alla restituzione delle somme legate all’incentivo maggiorate delle sanzioni civili nel caso di licenziamento nel corso dei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, includendo i periodi di esonero fruiti in virtù di un contratto a termine.

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di Inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro,

  • l’esonero dal versamento del 50%dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL,
  • nel limite massimo di importo pari a 4.000 eurosu base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE

Viene introdotto un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile, della durata di dodici mesi, a favore dei datori di lavoro privato che assumano, nel periodo 01 giugno – 31 dicembre 2023, giovani che:

  • all’atto dell’assunzione non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età;
  • non lavorino e non siano inseriti in corsi di studio o di formazione (NEET);
  • siano registrati al programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (Garanzia giovani).

Le predette condizioni devono sussistere congiuntamente.

Il beneficio si applica alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, ed al contratto di apprendistato professionalizzante.

Il benefico è cumulabile con l’esonero contributivo per l’assunzione di giovani L.197/2022 e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

In caso di cumulo con altri incentivi la misura è ridotta al 20%.

Ricordiamo che rimangono in vigore i seguenti esoneri

SGRAVIO ASSUNZIONI UNDER 30

È possibile usufruire dello sgravio al 50% dei contributi (limite massimo di importo 3.000 euro annui) a carico del datore di lavoro per 36 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni di contratti a termine di lavoratori Under 30 che nella loro vita lavorativa non abbiano mai avuto occupazioni a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Questo esonero è ormai strutturale, pertanto non soggetto a rinnovi annuali.

 SGRAVIO ASSUNZIONI UNDER 36

Rimane invece ancora in attesa dell’approvazione della Commissione Europea lo sgravio al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro per 36 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni di contratti a termine di lavoratori Under 36 che nella loro vita lavorativa non abbiano mai avuto occupazioni a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI

Vengono apportate importanti modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento di ritenute previdenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

Nello specifico, viene mitigata la sanzione amministrativa pecuniaria per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, per la quota a carico del lavoratore, operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore stesso, per un importo non superiore ad euro 10.000.

La sanzione, in precedenza fissata in un importo compreso tra euro 10.000 ed euro 50.000, viene ridotta a una volta e mezzo l’importo omesso fino a quattro volte lo stesso importo.

Resta fermo che il datore di lavoro non risulta punibile, né è soggetto alla sanzione amministrativa, laddove provveda al versamento degli importi dovuti entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

 

Lo Studio rimane come di consueto disponibile per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

Verona, 26/05/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Maurizio e Nicola Sogliani