Verona, 18/01/2021

Con pubblicazione in data 30 Dicembre 2020 della Legge di Bilancio 2021 sono state previste alcune misure di interesse previste per il mondo del lavoro.

In particolare segnaliamo:

  1. Ulteriori 12 settimane di CIG;
  2. Blocco dei licenziamenti per motivi economici fino al 31 Marzo 2021;
  3. Conferma fino al 31 Marzo della deroga alle causali su rinnovi e proroghe dei contratti di lavoro;
  4. Taglio al cuneo fiscale (“Bonus 100 euro” e Ulteriore Detrazione);
  5. Congedo paternità obbligatorio e facoltativo 2021;
  6. Esonero alternativo all’utilizzo ammortizzatori sociali COVID-19;
  7. Esonero per assunzioni di donne;
  8. Esonero per assunzioni di giovani under 36;
  9. Agevolazioni contributive per occupazione in aree svantaggiate (“Decontribuzione Sud”);
  10. Incentivi fiscali per lavoratori impatriati.

1) Ulteriori settimane di Cassa Integrazione

Viene prevista la concessione di trattamenti di Cassa Integrazione in Deroga (CIGD), Assegno Ordinario (FIS) e Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) per ulteriori 12 settimane.

Le settimane devono essere collocate nel periodo:

  • dal 01/01 al 31/03 per CIGO;
  • dal 01/01 al 30/06 per CIGD e FIS.

Vi invitiamo pertanto a prendere contatti con lo Studio qualora necessitiate di ulteriori periodi di sospensione per il Vs. personale dipendente.

2) Blocco dei Licenziamenti

Viene prevista l’estensione del divieto di licenziamento, già in vigore dal 17 Marzo 2020, anche per il periodo dal 31 Gennaio al 31 Marzo 2021. Il divieto è applicato a tutte le procedure di licenziamento collettivo e ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Restano invariate le esclusioni dal divieto relativamente a licenziamenti disciplinari e per giusta causa.

3) Proroghe e rinnovi acausali

Viene prorogata la scadenza entro il quale è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19 comma 1, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. (causale)
Fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi, fino al 31 Marzo 2021 è pertanto possibile per i datori di lavoro prorogare/rinnovare i contratti:

  • senza indicazione della causali giustificative;
  • per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta (indipendentemente che si tratta di proroga o rinnovo).

Qualora tale opzione fosse già stata utilizzata in base al D.L. 104/2020 (“Decreto Agosto”), sussiste pertanto l’impossibilità di una nuova proroga o di un nuovo rinnovo acausale per chi ne avesse già fruito.

4) Bonus 100 euro e Ulteriore Detrazione

Viene confermata la stabilizzazione dell’ulteriore detrazione già prevista con Legge 21/2020 per lavoratori con reddito superiore a 28.000 fino a 40.000.

Per l’anno 2021 il calcolo dell’ulteriore detrazione viene quantificata come di seguito

Reddito annuo complessivo Ulteriore detrazione fiscale spettante
28.000 < RC < 35.000 960 + 240 x (35.000-RC)/7.000
35.000 < RC < 40.000 960 x (40.000-RC)/5.000
> 40.000 0

Per redditi inferiori ai 28.000 euro, viene confermato il bonus Legge 21/2020 (cd. Bonus 100 euro).

5) Congedo Papà

Il congedo obbligatorio retribuito, pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera e a carico dell’INPS, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente viene prorogato anche per l’anno 2021, in relazione ai figli nati o adottati dal 01/01/2021 al 31/12/2021, e quantificato nella misura di 10 giorni.

Il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo ed è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. La richiesta di congedo dovrà essere effettuata dal padre lavoratore in forma scritta alla propria azienda con un preavviso di 15 giorni (non è prevista istanza telematica).

6) Esonero per non utilizzo ammortizzatori Covid-19

Confermato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro che non richiederanno i nuovi periodi di trattamento di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021. Nello specifico, viene previsto che i datori di lavoro in questione possano beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a Loro carico (originariamente introdotto dal D.L. 104) per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane fruibili entro il 31/03/2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.

7) Esonero assunzioni Donne

Per il biennio 2021-2022, è possibile beneficiare, relativamente all’assunzione di tutte le lavoratrici donne effettuate in tale periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021, di un esonero contributivo (già strutturale in base all’articolo 4, della Legge n. 92/2012 (Legge “Fornero”).

Tale esonero già presente risulta innalzato nella misura del 100% (anziché il 50%) e nel limite massimo di 6.000 euro annui. I beneficiari sono:

– donne lavoratrici over 50 disoccupate da oltre 12 mensilità;

– donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, alternativamente, assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere (i settori risultano inquadrati in base al D.M. n. 234 del 16/10/2020);

– donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mensilità, ovunque residenti.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale calcolato come differenza tra il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

L’esonero è riconosciuto per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, elevabile a 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato.

L’esonero è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea ed è concesso nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla medesima Commissione con il Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

 8) Esonero assunzioni under 36

Al fine di incentivare l’occupazione giovanile, per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, effettuate negli anni 2021 e 2022 è prevista l’estensione dell’esonero contributivo di cui all’art. 1, commi 100 e seguenti della Legge n. 205/2017, già presente, nella misura del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi, e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

I soggetti interessati non devono aver compiuto il trentaseiesimo anno di età al momento dell’assunzione/trasformazione e non devono essere mai stati occupati con un contratto a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro o con altro datore di lavoro, salvo i casi di fruizione parziale dell’incentivo, in termini di periodo goduto e non di importo.

L’esonero viene riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’esonero contributivo è inoltre fruibile esclusivamente dai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’incentivo previsto, infine, non potrà essere fruito in caso di conferma in servizio dell’apprendista ovvero in caso di alternanza scuola lavoro.

Anche in questo caso l’esonero è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

9) Decontribuzione Sud

Viene esteso l’esonero contributivo (cd. “Decontribuzione Sud”), fino al 31 dicembre 2029, con le seguenti modalità:

– in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali, fino al 31 dicembre 2025;

– in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali, per gli anni 2026 e 2027;

– in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali, per gli anni 2028 e 2029.

Per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 la misura è concessa nel rispetto delle condizioni previste dalla Commissione europea.

Per gli anni seguenti, invece, sarà soggetta a nuovo stanziamento di fondi.

10) Lavoratori Impatriati

Nell’ambito della disciplina del rientro dei cervelli che ha disposto modifiche ai regimi fiscali agevolati per i c.d. “lavoratori impatriati”, nonché per il rientro in Italia dei c.d. “docenti e ricercatori residenti all’estero” che hanno trasferito la propria residenza in Italia impegnandosi a risiedervi per almeno 2 anni svolgendo un’attività lavorativa, è stato approvato un ampliamento dei soggetti destinatari dell’allungamento temporale degli incentivi.

Il comma 50 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021 consente la fruizione dell’estensione per ulteriori cinque periodi d’imposta dell’abbattimento della base imponibile ai fini fiscali del 50% anche ai soggetti (diversi da quelli che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia) iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o che siano cittadini di Stati membri dell’UE, che hanno trasferito la propria residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i c.d. lavoratori impatriati.

L’opzione per la suddetta estensione del regime fiscale di favore può essere esercitata in presenza di determinate condizioni: tali soggetti, infatti, possono optare per l’allungamento temporale dei benefici previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati, a seconda del numero di figli minori ed in base alla proprietà di un immobile in Italia.

Nello specifico, il nuovo comma 2-bis dell’art. 5 del D.L. n. 34/2019 dispone che l’estensione del regime fiscale di favore necessita del previo versamento di:

a) un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia.”

Ai fini della piena attuazione della nuova previsione normativa è necessario un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, che definisca le modalità di esercizio della suddetta opzione.

Comunicazione Somministrati anno 2020

Ricordiamo che come ogni anno è prevista la comunicazione entro e non oltre il 31 Gennaio di una apposita

comunicazione alle rappresentanze sindacali dei contratti di somministrazione intercorsi nel corso del 2020, In tale comunicazione dovrà essere evidenziato il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, nonché le rispettive qualifiche.

Il mancato assolvimento prevede la sanzione amministrativa di importo variabile tra i 250,00 e 1.250,00 euro.

Fringe Benefit per uso autovettura aziendale

Rammentiamo che per gli autoveicoli, motocicli e ciclo motori aziendali immatricolati ed assegnati ai lavoratori successivamente alla data del 01/07/2020 il fringe benefit va quantificato, fermo restando una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km e il costo chilometrico ACI, applicando delle percentuali che variano a seconda dei livelli di inquinamento ed emissione di CO2 del mezzo, al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente.

Le percentuali risultano essere:

  • 25% per i veicoli con valori di emissioni di anidride carbonica non superiori a 60 g/km;
  • 30% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km;
  • 50% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km;
  • 60% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 190 g/km.

Modulo INAIL OT23

Come da comunicazioni INAIL ricevute nelle ultime settimane, rammentiamo che le aziende che hanno realizzato nel 2020 interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, possono ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa per l’anno 2021.

Per accedere alla riduzione, va presentata entro il 01/03/2021 (termine perentorio) la “Domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione” tramite i servizi telematici forniti dall’Ente INAIL.

Insieme alla domanda dovrà essere trasmessa la documentazione probante prevista per ogni

tipo di intervento.

Consigliamo pertanto di rivolgerVi al Vs. tecnico che segue la sicurezza sul lavoro per la relativa modulistica e di cogliere l’occasione per aggiornare il DVR aziendale in merito alle misure anti-contagio COVID-19 previste.

Dichiarazione 730/2021

Si segnala che tutti i lavoratori che nel corso dell’anno 2020 abbiano goduto di trattamenti di cassa integrazione a pagamento diretto da parte dell’INPS dovranno obbligatoriamente predisporre la propria dichiarazione 730 per unificare i redditi derivanti dal datore di lavoro e dall’INPS stesso.

Tali soggetti dovranno preventivamente registrarsi sul sito INPS per poter scaricare la certificazione unica emessa dall’Ente. Quest’ultimo infatti non invia copia postale al soggetto interessato ma sarà cura del lavoratore accedere ai servizi online per reperire la dichiarazione.

Ricordiamo altresì che ogni emolumento corrisposto dopo il 12 Gennaio 2021 dovrà essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno 2021, seppur di competenza 2020.

 

Lo scrivente Studio rimane pienamente disponibile per ogni necessità o chiarimento in merito.

Certi di aver reso un’informazione gradita, porgiamo cordiali saluti.

Maurizio e Nicola Sogliani