Alle Ditte Clienti
La presente comunicazione dovrà essere debitamente compilata e restituita
tramite e-mail allo Scrivente Studio entro il giorno 14/12/2020 qualora si intenda avvalersi della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi del 16 dicembre 2020.
Gentile Azienda,
il Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 2020 (c.d. Decreto Ristori quater) dispone, all’articolo 2, la sospensione dei termini di versamento in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020 relativi a
– ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionali regionali e comunali IRPEF operate in qualità di sostituti d’imposta;
– contributi previdenziali e assistenziali.
La invitiamo a barrare la casella di seguito riportata nel caso in cui ritenga di soddisfare uno dei seguenti requisiti ed intenda avvalersi della sospensione dei versamenti in scadenza il 16 dicembre 2020.
Possono avvalersi della sospensione:
- [ ] Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e con diminuzione di fatturato o corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019.
- [ ] Soggetti che abbiano intrapreso l’attività in data successiva al 30 novembre 2019.
- [ ] Soggetti che esercitano le attività economiche sospese dal DPCM 3 novembre 2020.
- [ ] Soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni arancioni (Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria) e nelle Regioni rosse (Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta e P.A. di Bolzano).
- [ ] Soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL n. 149/2020(commercio) con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni rosse (Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta e P.A. di Bolzano).
- [ ] Soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni rosse (Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta e P.A. di Bolzano).
I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Nel caso in cui abbia espresso la volontà di avvalersi della sospensione dei versamenti del 16 dicembre 2020, La invitiamo ad esprimere la scelta in merito alle modalità di versamento degli importi sospesi:
[ ] in unica soluzione entro il 16 marzo 2021
[ ] mediante rateizzazione (fino a un massimo di quattro rate) dal 16 marzo 2021
Certi di un Vs. riscontro si porgono Cordiali saluti
Maurizio e Nicola Sogliani