Il sede di conversione in Legge del Decreto Lavoro, all’art. 39 bis del DL 48/2023 è stato introdotto, per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023, a favore dei lavoratori del comparto del turismo con un reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 40.000 nel periodo d’imposta 2022, un trattamento integrativo speciale “(…) al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale”.
Tale indennità consiste in una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.
In assenza di chiarimenti da parte dell’Autorità competente, lo Studio ritiene che tale retribuzione sia quantificabile nell’importo dato dalla paga oraria + la relativa maggiorazione prevista, nel caso di lavoro notturno.
In via generale, quindi, la misura è destinata al comparto del turismo, dunque, si ritiene, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, alle strutture ricettive nonché agli stabilimenti termali.
Non essendo in presenza di un elenco di codici ATECO destinatari di tale trattamento, analogo a quello fornito dall’Agenzia delle Entrate per la definizione dei destinatari delle sospensioni dei versamenti fiscali durante l’emergenza COVID-19, si fornisce un elenco puramente indicativo e non esaustivo, dei codici ATECO rientranti – si ritiene – nell’ambito di applicazione del trattamento integrativo speciale:
CODICI ATECO |
55.10.00 – alberghi |
55.20.10 – villaggi turistici |
55.20.20 – ostelli della gioventù |
55.20.30 – rifugi di montagna |
55.20.40 – colonie marine e montane |
55.20.51 – affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
55.20.52 – attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
55.30.00 – aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
55.90.20 – alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
56.10.11 – ristorazione con somministrazione |
56.10.12 – attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
56.10.30 – gelaterie e pasticcerie |
56.10.41 – gelaterie e pasticcerie ambulanti |
56.10.42 – ristorazione ambulante |
56.10.50 – ristorazione su treni e navi |
56.21.00 – catering per eventi, banqueting |
56.29.10 – mense |
56.30.00 – bar e altri esercizi simili senza cucina |
93.29.10 – discoteche, sale da ballo night-club e simili |
93.29.20 – gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali |
93.29.30 – sale giochi e biliardi |
93.29.90 – altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a. |
96.04.20 – stabilimenti termali |
LAVORATORI BENEFICIARI
Beneficiari del trattamento integrativo speciale sono i lavoratori:
- titolari di reddito di lavoro dipendente,
- impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale,
- con reddito di lavoro dipendente, nel periodo d’imposta 2022, di importo non superiore a euro 40.000. Ai fini del calcolo del limite reddituale, vanno inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale.
Per vedersi riconosciuto il trattamento, il lavoratore deve farne esplicita richiesta attestando per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2022 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000. La documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione deve essere conservata ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento integrativo speciale non è stabilito in misura fissa ma va quantificato, per ciascun lavoratore interessato, in misura pari al 15% delle retribuzioni lorde per prestazioni
- di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o
- di lavoro notturno,
rese nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 21 settembre 2023.
A tale riguardo, l’Agenzia puntualizza che, ai fini della definizione di lavoro notturno e di lavoro straordinario, occorre far riferimento alla disciplina contenuta nel D.Lgs n. 66/2003.
A supporto di tale precisazione, in nota al documento di prassi è riportato il testo del comma 2, art. 1 del decreto sopra citato il quale definisce:
“c) “lavoro straordinario”: è il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro così come definito
all’articolo 3;
- d) “periodo notturno”: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
- e) “lavoratore notturno”:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale (…)”.
Il sostituto d’imposta può erogare il trattamento integrativo speciale a partire dalla prima retribuzione utile
e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Il recupero in compensazione del trattamento erogato al lavoratore non è soggetto al limite di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta (fissato, ad oggi, in euro 2 milioni) e verrà recuperato tramite l’esposizione in F24 del tributo appositamente istituito 1702, con relativa indicazione in Certificazione Unica 2024 per l’anno 2023.
Lo Studio rimane come di consueto disponibile per eventuali chiarimenti
Cordiali saluti
Verona, 29/09/2023 Maurizio e Nicola Sogliani