RADDOPPIO SOGLIA DI ESENZIONE FRINGE BENEFITS 2021

Con Supplemento Ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, la Legge 69 del 21 Maggio 2021 di conversione del DL n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) ha confermato anche per il periodo d’imposta 2021 l’aumento da euro 258,23 ad euro 516,46 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Tale limite di esenzione, fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR, trova applicazione relativamente ai cosiddetti fringe benefits riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione aziendale.

A titolo esemplificativo rientrano:

  • buoni acquisto e buoni carburante;
  • i generi in natura prodotti dall’azienda;
  • l’auto ad uso promiscuo, l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato e i prestiti aziendali,
  • l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali;
  • polizze assicurative extra professionali, ecc.

Qualora il valore di detti fringe benefits superi il limite di esenzione, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile.

NOVITA’ IN TEMA DI LICENZIAMENTI

Con pubblicazione in data 25 maggio 2021 del DL 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni Bis”) sono state previste alcune novità in merito al tema dei licenziamenti.

Fino al 30 giugno 2021, rimane in vigore il divieto di licenziamento generalizzato per tutte le aziende, come da precedente DL 41/2021, art. 8, comma 9.

Trascorsa tale data, ossia a partire dal 01 luglio 2021, il divieto continuerà ad applicarsi solamente in relazione all’utilizzo degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende.

Viene pertanto a delinearsi la seguente differenziazione, in base alla propria categoria aziendale.

Aziende che presentano domanda di CIGO (aziende industriali e dell’edilizia)

L’articolo 40 stabilisce che per i datori di lavoro che presentano domanda di CIGO a partire dal 01 luglio 2021:

  • resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021;
  • restano sospese per il medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
  • resta preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;
  • restano altresì sospesele procedure in corso.

Ne consegue che dal 01 luglio 2021 le aziende che non ricorreranno alla CIGO non saranno più soggette al divieto di licenziamento.

Sarà quindi importante valutare alternativamente dopo tale data l’utilizzo della CIGO con relativo blocco dei licenziamenti e la facoltà di poter licenziare con conseguente impossibilità di accedere all’ammortizzatore sociale.

Aziende che presentano domanda di Assegno ordinario, CIGD, CISOA (terziario ed agricoltura)

Per le aziende soggette a tali ammortizzatori permane il divieto e non possono licenziare fino al 31 ottobre 2021, come da articolo 8, comma 10 del precedente DL 41/2021).

Tale impossibilità a prescindere dalla fruizione o meno dell’ammortizzatore sociale.

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

Il 06 aprile 2021 è stata pubblicata la Legge 46/2021, in cui viene delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.

Il nuovo assegno unico ha la finalità di favorire le nascite, sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione, soprattutto femminile, andando gradualmente a sostituire alcune prestazioni e agevolazioni finalizzate al sostegno delle famiglie con figli a carico.

L’assegno unico e universale, la cui partenza era inizialmente fissata al 01 luglio 2021, è stato rinviato a gennaio 2022.

Vengono tuttavia previste alcune misure c.d. “ponte” e temporanee, nell’intervallo di tempo dal 01 luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021.

Vengono previsti:

  • un assegno temporaneo destinato alle famiglie con figli minori che non hanno diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare;
  • la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare.

ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI

Per quei nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare, come da articolo 2 del DL 69/1988, viene riconosciuto un assegno temporaneo, su base mensile, a condizione che sussistano determinati requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, nonché ulteriori requisiti economici.

Spetta solamente a specifici nuclei che non possiedono i requisiti di accesso agli ANF attualmente in vigore, quali i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i disoccupati.

Per l’accesso a tale assegno “ponte” i requisiti sono molteplici e da possedersi congiuntamente, tra cui:

  • requisito di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, ovvero il richiedente deve cumulativamente:
    • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
    • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
    • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
    • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • requisito economico: il nucleo familiare del richiedente deve possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità inferiore a 50.000 euro annui.

Criteri per la determinazione dell’assegno temporaneo

Viene corrisposto per ciascun figlio minore in base:

  • al numero dei figli stessi;
  • alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE.

Gli importi risulteranno essere decrescenti al crescere del livello dell’ISEE.

Nel caso di nuclei con più di due figli, l’importo unitario di ciascun figlio viene maggiorato del 30%.

Nel caso di nuclei con figli minori con disabilità, l’importo viene maggiorato di 50 euro.

In allegato al Decreto Legge è presente la tabella per individuare le soglie ISEE e determinare gli importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli.

L’importo dell’assegno temporaneo mensile va da un massimo di euro 167,50/217,80 (in base al numero dei figli, fino a due figli o almeno tre figli minori) per i nuclei con ISEE fino a 7.000,00 euro, a un minimo di euro 30/40 per i nuclei con ISEE da 49.900,01 a 50.000,00 euro.

Modalità di presentazione della domanda e decorrenza

La domanda per l’assegno temporaneo deve essere presentata in modalità telematica direttamente all’INPS ovvero per il tramite degli Istituti di patronato, secondo le modalità che verranno indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021.

La misura decorre dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L’assegno verrà erogato tramite accredito su IBAN del richiedente oppure tramite bonifico domiciliato.

In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno potrà essere accreditato nella misura pari al 50% di ciascun genitore.

L’assegno temporaneo è compatibile con:

  • il reddito di cittadinanza;
  • eventuali altre misure erogate dalle Regioni, Province ed enti locali;

Nel caso di variazioni del nucleo familiare, la nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) dovrà essere presentata entro due mesi dalla data della variazione.

MAGGIORAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

All’articolo 5 del DL 79/2021 viene previsto che a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all’assegno per il nucleo familiare sono maggiorati:

  • di euro 37,50per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli;
  • di euro 55,00per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Si attendono tuttavia ulteriori istruzioni INPS in merito ad eventuale nuova presentazione di domanda con aggiornamento del reddito di riferimento.

Lo Studio rimane come di consueto disponibile per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

Verona, 14/06/2021

Maurizio e Nicola Sogliani