Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio del DL50/2022, è stata definita la platea dei beneficiari del bonus 200 euro, sono state disciplinate le modalità di erogazione della misura e individuati i soggetti tenuti alla presentazione dell’istanza e coloro che, invece, riceveranno l’indennità “in automatico”. Non solo dipendenti, pensionati, disoccupati, ma anche titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, percettori del reddito di cittadinanza e collaboratori domestici, lavoratori a tempo determinato, stagionali, intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 codice civile.

Tra i destinatari della misura, anche autonomi e professionisti; tuttavia, per queste categorie bisognerà ancora attendere il decreto attuativo.

I datori di lavoro dovranno erogare, non ancora meglio definito se nella busta paga di giugno ovvero in quella di luglio, la somma di 200 euro ai lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui all’art. 1 c. 121 della Legge 234/2021, e nello specifico, della riduzione di 0,8 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti prevista per quei lavoratori con una retribuzione inferiore a 2.692 euro mensili (35.000 euro annui).

Tale importo verrà compensato con i contributi dovuti nella denuncia mensile INPS, in modo similare alla procedura prevista per l’indennità di malattia, anticipando pertanto l’importo in busta paga e compensandolo con il versamento mensile.

Per i titolari del reddito di cittadinanza e i pensionati, con reddito per l’anno 2021 non superiore ai 35.000 euro, nonché ulteriori categorie di seguito descritte sarà, invece, l’INPS stesso a provvedere all’erogazione del bonus.

CATEGORIE BENEFICARIE DELL’INDENNITA’

In base alla categoria di appartenenza, sono previste diverse modalità di erogazione di suddetto importo una tantum, il quale non costituisce reddito ai fini fiscali.

Si avranno pertanto le seguenti casistiche:

LAVORATORI DIPENDENTI

L’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti è pari a 200 euro e verrà erogata dai datori di lavoro. Spetta ai lavoratori dipendenti in forza nel mese di erogazione con esclusione dei lavoratori domestici. La condizione di accesso all’indennità non è legata al reddito imponibile bensì all’aver beneficiato della decontribuzione di 0,8 punti percentuali prevista a favore dei lavoratori dipendenti per l’anno 2022 dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Risulterà di conseguenza erogabile ai lavoratori che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero per almeno una mensilità.

L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. Sarà pertanto opportuno che i datori di lavoro si cautelino per evitare possibili plurimi riconoscimenti del bonus che comporterebbero inevitabilmente recuperi in sede di controllo da parte dell’INPS.

PENSIONATI ED ALTRI SOGGETTI

Per i pensionati l’indennità spetta a favore dei soggetti che possano vantare congiuntamente i seguenti requisiti:

  • essere residenti in Italia;
  • essere titolari di almeno un trattamento pensionistico a carico di una qualsiasi forma di previdenza obbligatoria con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
  • essere titolari di reddito personale ai fini IRPEF per il 2021 non superiore a € 35.000,00.

Danno diritto al bonus i trattamenti:

  • di pensione o assegno sociale;
  • di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti;
  • trattamenti di accompagnamento alla pensione.

L’indennità verrà riconosciuta automaticamente dall’INPS o dall’Ente previdenziale di competenza.

LAVORATORI DOMESTICI

L’indennità a favore dei lavoratori domestici spetta a condizione che risulti in corso almeno un rapporto di lavoro domestico alla data del 18 maggio 2022.

L’erogazione è effettuata dall’INPS direttamente al lavoratore previa domanda.

PERCETTORI DI NASPI E DIS-COLL ED INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

L’indennità verrà riconosciuta direttamente dall’INPS.

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

L’indennità spetta ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Sono previsti i seguenti requisiti:

  • iscrizione alla Gestione separata;
  • non essere titolari dei trattamenti pensionistici che diano luogo all’indennità di 200 euro;
  • non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • un reddito ai fini IRPEF derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

L’indennità verrà erogata previa domanda all’INPS.

PERCETTORI DI INDENNITÀ COVID19

L’INPS riconosce l’indennità ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

LAVORATORI STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO ED INTERMITTENTE

L’indennità spetta ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e ai lavoratori intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. Anche in questo caso l’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito ai fini IRPEF derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

Per l’ottenimento del bonus è necessario presentare domanda all’INPS.

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Previa domanda, l’INPS eroga il bonus una tantum ai lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e sempre se i soggetti abbiano un reddito ai fini IRPEF derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Previa domanda, l’INPS eroga l’indennità ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile.

Le condizioni per godere del beneficio sono:

  • l’accredito di almeno un contributo mensile nel 2021;
  • essere iscritti alla Gestione separata.

Il richiedente dovrà verificare se per effetto dei redditi derivanti da tutte le prestazioni di lavoro autonomo occasionale eseguite dallo stesso soggetto con qualsiasi committente abbiano consentito l’accredito contributivo di almeno un mese nel 2021.

Per anno solare deve intendersi il periodo 1° gennaio – 31 dicembre.

INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO

Previa domanda, l’INPS eroga il bonus ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

  • reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro;
  • titolari di partita IVA attiva;
  • iscritti alla Gestione separata.

TITOLARI DI REDDITO DI CITTADINANZA

I beneficiari del reddito di cittadinanza riceveranno l’indennità d’ufficio unitamente alla rata mensile di competenza. È tuttavia necessario che all’interno del nucleo non vi sia altro beneficiario delle indennità.

INDENNITÀ A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI

L’art. 33 del Decreto prevede l’istituzione di un Fondo dedicato, lasciando poi ad un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’individuazione dei requisiti, il limite reddituale, l’importo, le procedure per la richiesta e le modalità di erogazione.

I soggetti interessati sono i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni INPS, quindi coltivatori diretti, mezzadri e coloni; artigiani ed esercenti attività commerciali; imprenditori agricoli a titolo principale; pescatori autonomi, della piccola pesca marittima e delle acque interne; gestione separata, nonché quelli iscritti alle Casse di previdenza autonome.

Si riporta un quadro riepilogativo delle categorie e relative modalità di erogazione

 


Lo Studio rimane come di consueto disponibile per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

 

Verona, 15/06/2022