Con pubblicazione in data 31 dicembre 2021 della Legge di Bilancio 2022 sono state introdotte alcune misure di interesse per il mondo del lavoro

NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO

A decorrere dal periodo di imposta 2022, vengono fissate nuove aliquote fiscali per scaglioni di reddito variando l’articolo 11, comma 1 del TUIR.

Le nuove aliquote saranno pertanto:

Scaglioni di reddito Aliquota IRPEF
fino a 15.000 euro 23%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 25%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro 35%
oltre 50.000 43%


Altre detrazioni

Viene rimodulato altresì l’articolo 13 del TUIR con decorrenza anno d’imposta 2022 variando le detrazioni spettanti in funzione della tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, autonomo, pensioni).

Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente (art.49 del TUIR) e redditi assimilati (art.50 comma 1 lettere a,b,c,c-bis, d, h-bis e l) a decorrere dal periodo d’imposta 2022, le altre detrazioni risultano essere così rimodulate:

RedditoComplessivo

< 15.000

euro 1.880 *
15.000 < RC < 28.000 euro 1.910 + 1.190 x [(28.000 – RC)/13.000]  **
28.000 < RC < 50.000 euro 1.910 x [(50.000 – RC)/22.000] **

 

*la detrazione non potrà ad ogni modo essere inferiore a euro 690 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ovvero a euro 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato,

**la detrazione è aumentata di euro 65 se il reddito complessivo è superiore a euro 25.000 ma non a euro 35.000.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Il trattamento integrativo (“bonus 100 euro”) viene confermato anche per il periodo d’imposta 2022, ma limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000 per periodo d’imposta (anziché euro 28.000 come previsto per gli anni 2020 e 2021) e con imposta Irpef lorda, determinata sui redditi la cui titolarità dà diritto al trattamento integrativo, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

L’importo annuo della misura rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.
Viene riconosciuto il trattamento integrativo anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: viene infatti riconosciuto solamente nel caso in cui la somma di

  • detrazioni per carichi di famiglia(per figli, coniuge e altri familiari);
  • altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato;
  • detrazioni per oneri
    • 15, comma 1, lettere a) e b), (detrazione su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021),
    • 15, comma 1-ter (detrazione su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche),
    • 15, comma 1, lettera c) (detrazione su spese mediche),
    • 16-bis (detrazione per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021),

siano di ammontare superiore all’imposta lorda.

Ne consegue dunque che il trattamento integrativo spetta esclusivamente ai cosiddetti “incapienti”.

In tale ipotesi, il trattamento è

  • riconosciuto per un ammontare non superiore a euro 1.200 annui,
  • determinato in misura pari alla differenza tra le detrazioni di cui sopra e l’imposta lorda (dunque, il trattamento è pari all’incapienza generatasi, nel limite annuo di euro 1.200).

ULTERIORE DETRAZIONE

Viene abrogato l’art.2 del DL n.3/2020 con effetto dal periodo d’imposta 2022.

Pertanto l’ulteriore detrazione è soppressa (in precedenza era prevista una ulteriore detrazione per redditi tra i 28.000 e i 40.000 euro).

RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE

Per il periodo paga dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, viene prevista una riduzione dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore nella misura di 0,8 punti percentuali per i lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro.

ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI

Per l’anno 2022, viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.

L’esonero contributivo è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre,

  • dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità,
  • per un periodo massimo di un anno a partire dalla predetta data di rientro.

RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Con la Legge di Bilancio 2022, viene riformato interamente il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Tutti i datori di lavoro possono accedervi indipendentemente dal requisito occupazionale, con ulteriore estensione dei soggetti destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (integrando anche ogni tipologia di apprendisti nonché  lavoratori a domicilio) e aumento della misura dei predetti trattamenti.

Viene ridotto il requisito dell’anzianità di lavoro dai precedenti 90 giorni previsti dal D.Lgs. 148/2015 a 30 giorni.

L’ammontare dell’indennità di integrazione salariale, confermata nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, non può, in ogni caso, superare un massimale mensile, soggetto ogni anno a rivalutazione a cura dell’INPS.

Tale massimale (prima suddiviso in due fasce) viene unicamente fissato in euro 1.199,72 lordi, pari a euro 1.129,66 euro detratta la contribuzione a carico del lavoratore del 5,84%. Tale importo dovrà poi essere tassato fiscalmente in base all’aliquota fiscale del lavoratore beneficiario.

Contributo addizionale

Ritorna ad essere previsto il contributo addizionale a carico delle imprese che richiedono l’integrazione salariale (rimosso per l’emergenza Covid)

Tale contributo è dovuto in misura pari:

– al 9% fino a 52 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile;

– al 12% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

– al 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

 

Lo Studio rimane come di consueto disponibile per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

 

Verona, 27/01/2022

Maurizio e Nicola Sogliani