Gentile Cliente,
sul Supplemento Ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 è stata pubblicata la Legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione del DL n. 73/2021 (“Decreto Sostegni bis”).
Inoltre, sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 20 luglio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 103/2021, in vigore dal 21 luglio 2021.
Entrambi, pongono novità e nuove disposizioni in materia di divieto di licenziamento.
In data 30 giugno 2021 è terminato infatti il blocco generalizzato dei licenziamenti collettivi e dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Tale blocco aveva interessato indistintamente tutti i datori di lavoro, senza riguardo al numero dei dipendenti o al ricorso o meno ai trattamenti di integrazione salariale.
DATORI SOGGETTI ASO, CIGD E CISOA (PERMANE BLOCCO DAL 01 LUGLIO AL 31 OTTOBRE)
Rimane invariato il blocco dei licenziamenti per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, e che possono presentare, per i lavoratori in forza al 23 marzo 2021, domanda per i trattamenti di Assegno Ordinario (FIS) e di CIGD per un massimo di 28 settimane nel periodo tra il 01 aprile e il 31 dicembre 2021 nonché ai datori di lavoro che possono accedere agli ulteriori periodi di CISOA (Agricoltura), richiesta per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 01 aprile e il 31 dicembre 2021.
Per tali soggetti resta precluso l’avvio delle procedure per licenziamento collettivo e la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo nonché rimangono sospese eventuali procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
L’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) si è espresso specificando che tale divieto opera a prescindere dalla effettiva fruizione degli strumenti di integrazione salariale.
DATORI SOGGETTI A CIGO E CIGS
Per i datori di lavoro che con decorrenza 01 luglio 2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domande ordinarie di CIGO e CIGS permane il divieto di recesso per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021.
Anche per questi soggetti sarà pertanto precluso l’avvio delle procedure per licenziamento collettivo e la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo nonché rimangono sospese eventuali procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
Anche in questo caso l’INL si è espresso specificando che il divieto è strettamente collegato alla domanda di integrazione salariale, al periodo di trattamento autorizzato e non a quello effettivamente fruito.
Lo Studio rimane come di consueto disponibile per eventuali chiarimenti
Cordiali saluti
Verona, 28/07/2021
Maurizio e Nicola Sogliani