Con pubblicazione in data 22 Marzo 2021 del Decreto Legge 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegno”) sono state previste alcune importanti misure di interesse per il mondo del lavoro.

In particolare segnaliamo:

Art. 8 NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Vengono istituite ulteriori tredici settimane (13) di Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), anche non consecutive, da poter fruire nel periodo 01 Aprile 2021 – 30 Giugno 2021.

In merito ad aziende interessate al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e Cassa Integrazione in Deroga (CIGD), le settimane fruibili sono invece pari a ventotto settimane (28) nel periodo 01 Aprile 2021 – 31 Dicembre 2021, anche non consecutive.

I lavoratori interessati sono coloro in forza alla data di pubblicazione del presente decreto e per tali domande non è previsto un contributo addizionale.

Art. 8 BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

Viene prorogato il divieto di licenziamento individuale e collettivo per motivi oggettivi (economici) fino al 30 giugno 2021.

È previsto tuttavia un divieto più ampio per le imprese del terziario, esteso fino al 31 ottobre 2021.

Rimane sempre legittimo il licenziamento nel caso di:

  • cessazione definitiva dell’impresa;
  • fallimento;
  • accordo sindacale con incentivi all’esodo volontario;
  • licenziamento disciplinare;
  • licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.

Art. 17 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE

Fino al 31 Dicembre 2021, viene concessa una ulteriore proroga del contratto a termine senza causale per un periodo massimo di 12 mesi, in deroga alle 4 proroghe ordinariamente previste dal DL12/2018 (c.d. “Decreto Dignità”). Nel caso fosse già stata utilizzata la proroga acausale prevista dai Decreti intercorsi nel corso del 2020, di quest’ultima non se ne terrà conto; pertanto le proroghe massime previste saranno pari a 6, qualora già utilizzata una proroga acausale nel corso del 2020, con limite sempre fissato in 24 mesi totali per contratti a tempo determinato.

Art. 1 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Viene riconosciuto un contributo ai titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio italiano.

Detto contributo non spetta alle attività cessate al momento dell’entrata in vigore del presente decreto o avviate dopo, ma spetta solo ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 e a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato 2020 sia inferiore almeno del 30% a quello del 2019. Le modalità di calcolo del contributo sono individuate in 5 fasce.

L’ammontare si determina applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato del 2020 e quello del 2019, come segue:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il tetto massimo del contributo è di 150.000 euro e sono previsti due limiti minimi individuali pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti.

È possibile chiedere, per l’intero importo spettante, alternativamente all’erogazione del contributo, il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Lo Studio rimane come di consueto disponibile per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

 

Verona, 23/03/2021

Maurizio e Nicola Sogliani