NUOVO PROTOCOLLO NAZIONALE SULLE MISURE DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO

In data 6 aprile 2021 è stato sottoscritto tra il Governo e le Parti sociali il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo, da ultimo il DPCM del 02 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute.

Suddetto Protocollo condiviso ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

Viene confermato che la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione,

comporta la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

INFORMAZIONE

I contenuti dell’obbligo di informazione rimangono sostanzialmente invariati rispetto a quelli del

Protocollo del 20 aprile 2020. Il datore di lavoro dovrà informare i dipendenti e i terzi che accedono in azienda relativamente a:

1) obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

2) divieto di ingresso o permanenza in azienda, con preventivo e tempestivo obbligo di dichiarare al datore di lavoro se, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui viene imposto di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

3) impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro in azienda, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;

4) impegno a informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Viene confermato l’onere in capo al datore di lavoro di informare adeguatamente i dipendenti circa il complesso delle misure adottate sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi specifici, a cui il personale deve attenersi, nonché fornire informazioni sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

MODALITA’ DI INGRESSO E USCITA

Viene confermata la possibilità di misurare la temperatura corporea all’ingresso dei locali aziendali e la facoltà del datore di richiedere, anche sotto forma di autocertificazione, l’attestazione da parte del dipendente o di chiunque voglia fare ingresso in azienda, di eventuali contatti con soggetti contagiati o la provenienza negli ultimi 14 giorni da zone ad alto rischio epidemico.

È altresì confermato che laddove l’autorità sanitaria di competenza imponga misure aggiuntive specifiche come, ad esempio, l’esecuzione del tampone per tutti i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione con le autorità sanitarie stesse.

Una novità riguarda le regole in materia di ingresso in azienda del lavoratore risultato positivo al COVID-19. Viene previsto che, in tali ipotesi, la riammissione al lavoro debba avvenire secondo le modalità individuate dalla normativa vigente e che i lavoratori positivi oltre il 21° giorno debbano essere riammessi solo a seguito di negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

FORNITORI ESTERNI

In merito alle modalità di accesso dei fornitori esterni, si conferma:

1) la diversificazione delle entrate e delle uscite tra personale e fornitori esterni;

2) l’utilizzo di servizi igienici distinti rispetto a quelli in uso dal personale;

3) l’obbligo del mantenimento della distanza di almeno un metro sia per i dipendenti che fruiscono di mezzi di trasporto forniti dal datore di lavoro, che per il terzo conducente del mezzo di trasporto che non possa rimanere sul mezzo durante le fasi di carico e scarico;

4) l’obbligo per l’azienda committente di dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e di vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

L’appaltatore dovrà servirsi del medico competente per adempiere al già previsto obbligo di informare immediatamente il committente se lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) risultassero positivi al tampone COVID-19. Committente e appaltatore dovranno quindi collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

In materia di pulizia e sanificazione delle aziende, vengono confermati i seguenti obblighi:

1) sanificare e igienizzare quotidianamente e periodicamente l’azienda e in particolare le postazioni di lavoro e le aree comuni e di svago,

2) in aggiunta alle normali attività di pulizia, prevedere nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, soprattutto in occasione della riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

3) in caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, procedere alla pulizia e sanificazione degli stessi, secondo le disposizioni della suddetta circolare, nonché alla loro ventilazione.

Viene aggiunto che le attrezzature di lavoro di uso promiscuo tra quelle per le quali si rende necessaria una sanificazione periodica con adeguati detergenti.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Rimangono invariate le precauzioni igieniche individuali da rispettare da parte di tutti i dipendenti e i soggetti terzi presenti in azienda, con particolare riferimento alla frequente pulizia delle mani con acqua e sapone, nonché gli obblighi per l’azienda di mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, collocandoli in posizioni accessibili a tutti i lavoratori, anche grazie a specifici dispenser da ubicare in punti facilmente individuabili.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Si continua a raccomandare un utilizzo razionale degli strumenti di protezione previsti dal Protocollo aggiornato al 6 aprile 2021, con particolare riferimento all’adozione di dispositivi di protezione individuale idonei, calibrati sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda.

Nei casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è obbligatorio utilizzare mascherine chirurgiche o DPI di livello superiore, salvo che per le attività svolte in condizioni di isolamento.

GESTIONI SPAZI COMUNI

Rimangono invariate rispetto alle precedenti versioni anche le regole per l’accesso e la sosta nei

locali comuni dell’azienda, con particolare riferimento alle seguenti previsioni:

1) l’ingresso negli spazi condivisi quali mense, aree fumatori e spogliatoi, deve essere contingentato;

2) i locali devono essere continuamente ventilati e la sosta in essi è ammessa per un tempo ridotto, mantenendo la distanza di almeno un metro tra i frequentatori;

3) gli spazi devono essere riorganizzati in modo da rispettare le distanze.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Il Protocollo raccomanda di preferire e favorire, ove possibile, il lavoro agile e da remoto anche

nella fase di progressiva riattivazione del lavoro, ferma la necessità che il datore di lavoro

garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

Qualora non fosse possibile adottare la modalità di lavoro agile, deve essere garantito il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una riorganizzazione degli spazi lavorativi, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e dei locali aziendali.

Ad esempio, nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di

lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati

in spazi ricavati da uffici dismessi o sale riunioni inutilizzate.

In generale, il datore di lavoro deve riorganizzare la struttura aziendale, per distanziare le postazioni lavorative e incentivare la turnazione dei lavoratori in modo da ridurre il più possibile la presenza del personale in contemporanea e gli assembramenti all’entrata e all’uscita attraverso la flessibilità di orari.

Tali strategie dovranno essere osservate per evitare aggregazioni anche durante il tragitto casa-lavoro

e ridurre l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici.

Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato

distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.

Il nuovo Protocollo non contempla più la sospensione delle trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali e prevede che rimangono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria tranne quelli a titolo di formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, dei corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, dei corsi di formazione individuali e di quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché dell’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio

Resta invece il divieto di svolgere riunioni in presenza, salvo che le stesse siano connotate dal carattere della necessità e urgenza, o dall’impossibilità di collegamento a distanza. In tali ipotesi dovrà essere:

1) ridotta al minimo la partecipazione necessaria;

2) assicurato il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o DPI di livello

superiore, nonché un’adeguata pulizia e areazione dei locali.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Sono confermate le condotte previste dal Protocollo del 14 marzo 2020 da mettere in atto per la gestione di una persona che presenti sintomi riconducibili al contagio da COVID-19.

In particolare, il lavoratore che presenta sintomi influenzali deve comunicarlo immediatamente all’ufficio del personale, che dovrà procedere all’isolamento del lavoratore e dei soggetti che erano a stretto contatto con lui. L’azienda dovrà quindi avvertire subito le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

SORVEGLIANZA SANITARIA

In materia di sorveglianza sanitaria, il Protocollo prevede che il medico competente:

1) collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti”

di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19;

2) ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai fini della tutela dei lavoratori fragili;

3) potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;

4) per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, dovrà effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro (prevista dal D.Lgs n. 81/2008 a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, ma indipendentemente dalla durata dell’assenza stessa), al fine di verificare l’idoneità alla mansione, nonché per valutare profili specifici di rischiosità.

La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della Salute e dall’OMS, previa valutazione del medico competente che tenga conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

Lo Studio rimane come di consueto disponibile per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

 

Verona, 19/04/2021

Maurizio e Nicola Sogliani