Al fine di meglio tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché per il contrasto al lavoro irregolare, in sede di conversione del DL 146/2021, con Legge 215/2021, sono stati approvati due importanti emendamenti che intervengono sulle regole per l’utilizzo dei lavoratori autonomi occasionali.

Viene doppiamente modificato l’art.14 del D.Lgs, 81/2008 (TU Salute e Sicurezza sul Lavoro) per contrastare il lavoro irregolare, intervenendo sulle regole di computo dei lavoratori privi di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, ai fini del calcolo del 10% per procedere con conseguente emissione di provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa.

L’emendamento prevede una comunicazione, da effettuarsi preventivamente rispetto all’avvio dell’attività lavorativa, la quale dovrà essere inviata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente (ITL).

Tale mancata o tardiva comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni singolo lavoratore, nonché sospensione dell’attività lavorativa qualora la percentuale dei lavoratori irregolari sia superiore al 10% della forza lavoro trovata presente in sede di accesso ispettivo.

La suddetta comunicazione riguarda anche quei lavoratori che, ai sensi dell’art.2222 e ss. del codice civile, si obbligano a compiere nei confronti di un committente e per un corrispettivo, un’opera ovvero un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Si tratta pertanto di rapporti non ricorrenti e non abituali, che non rientrano di conseguenza nell’esercizio di un’attività professionale organizzata (art.5 D.P.R. 633/1972).

Restano esclusi da tale adempimento oltre ai rapporti di natura subordinata le collaborazioni coordinate e continuative, i lavoratori intermittenti (per cui è già prevista comunicazione telematica), le professioni intellettuali, le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA

Si allega nota dell’Ispettorato del Lavoro del 11/01/2022 per i canali di trasmissione della comunicazione obbligatoria, e relative modalità per la trasmissione della comunicazione per periodi antecedenti la data odierna a far data 21 dicembre 2021, data di entrata in vigore della norma.

Lo Studio rimane come di consueto disponibile per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

 

Verona, 13/01/2022

Maurizio e Nicola Sogliani